Mobilità e scorrimento graduatoria di concorso: priorità alla mobilità

Ai fini del reclutamento di personale, la pubblica amministrazione deve dare priorità al meccanismo della mobilità ex art. 30 del d.lgs. 165/2001 rispetto allo scorrimento di una graduatoria di concorso in corso di validità.

Lo ha deciso la Corte di Cassazione, sezione lavoro con la sentenza 18 maggio 2017, n. 12559. Le ragioni constano nel fatto che con l’istituto della mobilità non si generano oneri economici ulteriori gravanti sull’erario pubblico, che si assolve anche ad una funzione perequativa di assorbimento di eventuale personale eccedentario e che consente un recupero/valorizzazione di professionalità già formate ed in grado di garantire l’immediata operatività delle scelte.

L’amministrazione dovrà quindi sfruttare a pieno le proprie capacità assunzionali con la programmazione delle assunzioni, prevedendone in difetto anche rispetto alla necessaria dotazione organica esplicitata nel piano occupazionale.

A tale proposito si osserva che: il piano dei fabbisogni di personale si sviluppa su un orizzonte temporale triennale, sul quale l’ente deve operare una progressiva attualizzazione annuale di tipo “agganciato” tra provvedimento precedente e successivo, in modo che residui sempre un nucleo contenutistico comune costituito da biennio finale.

La pianificazione della spesa di personale ha, quindi, un andamento tipicamente sinusoidale, che risponde all’esigenza di garantire il progressivo adattamento alle scelte organizzative, ma anche semplicemente strategiche dell’amministrazione e nel contempo assicurarne il costante monitoraggio, senza soluzione di continuità; l’astratta possibilità di assumere in misura superiore non implica, comunque, l’obbligo per l’amministrazione di provvedervi, sfruttandola integralmente.

Le norme finalizzate al contenimento della spesa pubblica individuano un limite insormontabile di tipo negativo e non una imposizione positiva di estendersi all’estrema espansione dello stesso; pertanto, rientra nelle scelte, anche semplicemente virtuose dell’amministrazione, quella di attestarsi a livelli più bassi, con una visione sinergica sia dei propri dati di bilancio che delle esigenze di tutti i settori che compongono la struttura organizzativa: di conseguenza, non vi è contraddittorietà nella programmazione dell’ente che ravvisa la necessità di integrare l’organico con una pluralità di figure da assumere previste nel più ampio arco temporale ed una contestuale scelta riduttiva (anche rispetto al potenziale massimo assunzionale) nel singolo anno.

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