Mobilità da ente pubblico economico ( Agenzia Entrate Riscossione) a ente pubblico, soprattutto nel caso di esubero personale e incompatibilità ambientale dovuta a vessazione e mobbing, con stato di salute " stress e depressione"

La mobilità da ente pubblico economico ad ente pubblico e viceversa sempre possibile ma necessita del preventivo nulla osta dell’amministrazione (datore di lavoro in uscita) e un corrispondente Avviso di Mobilità volontaria pubblicato da altra pubblica amministrazione.

Nella fattispecie stiamo parlando della c.d. mobilità intercompartimentale ex art. 30 del d.lgs. n.165 del 2001.

Infatti c’è un dipendente del Comune che attraverso la mobilità è stato trasferito volontariamente presso l’Agenzia delle Entrate di Bari.

Inoltre è sempre possibile l’interscambio tra dipendenti pubblici, anche dell’Agenzia delle Entrate, con altro ente pubblico tuttavia è necessario che il personale interessato sia di pari profilo giuridico ed economico. Infatti l’art.30 del D.Lgs.n.165/2001, ai fini dell’attuazione della mobilità volontaria fra enti ed amministrazioni, anche di diverso comparto, richiede espressamente che si tratti di dipendenti in possesso della “medesima qualifica” connessa al posto vacante dell’organico da ricoprire presso l’amministrazione di destinazione.

Eccezioni: la giurisprudenza “non ritiene possibile una forma di mobilità intercompartimentale che comporti la necessità di una radicale e profonda modifica dello specifico profilo professionale (e quindi del bagaglio professionale) già posseduto dal dipendente che viene trasferito e spetta al singolo ente valutare la effettiva sussistenza del requisito della corrispondenza del profilo e della categoria del posto disponibile presso lo stesso e la posizione di inquadramento posseduta dal lavoratore che aspira alla mobilità presso l’ente di appartenenza.

Per quanto concerne l’esubero di personale, è una situazione che viene acclarata con tanto di provvedimento amministrativo e segue un ciclo burocratico che esula dalla mobilità volontaria ed abbraccia quella obbligatoria, ma non riguarda il suo caso…

Venendo al punto della suo stato di salute: se la sua depressione e stress è causa dal mobbing sul posto di lavoro, questo va provato con una documentazione tale da determinare che gli atti e i comportamenti posti in essere in ufficio hanno un nesso causale con la sua patologia.

Le prove devono essere gravi, precise e concordanti, altrimenti perderà la causa.

Ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo devono ricorrere:
a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio – illeciti o anche leciti se considerati singolarmente – che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;
b) l’evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;
c) nesso eziologico tra le condotte descritte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità;
d) l’elemento soggettivo, cioè l’intento persecutorio unificante tutti i comportamenti lesivi.”_ (Cass. Lavoro sent. 2148/2017). In via generale è legittimo ex art. 2103 formulare domanda di trasferimento al proprio datore di lavoro, per incompatibilità aziendale e qualora tale incompatibilità determini disorganizzazione e disfunzione nell’unità produttiva: ma questa situazione prevede il caso in cui sia Lei stessa a provocare disfunzioni in ufficio…


Il trasferimento del dipendente per incompatibilità ambientale non ha natura disciplinare, trovando la sua ragione nelle esigenze tecniche, organizzative e produttive di
cui all’art. 2103 cod. civ. La sua adozione è subordinata ad una valutazione discrezionale dei fatti che possono fare ritenere nociva, per il prestigio ed il buon andamento dell’ufficio, l’ulteriore permanenza dell’impiegato in una determinata sede.

Tuttavia e ripeto, queste osservazioni riguardano il caso in cui sia il suo datore di lavoro a volerla trasferire. Infine non è escluso che possa tentare una causa di lavoro chiedendo al giudice di essere trasferita presso altro ufficio, ma non verso un altro ente: in questo caso la strada da percorrere è veramente dura per le motivazioni già spiegate.

Dimostrare il mobbing e il nesso causale tra la patologia di cui soffre e tutti i comportamenti illeciti perpetrati in ufficio è molto difficile e il giudice, solo dopo aver verificato la condizione del mobbing, con tanto di CTU e altre indagini documentali, di cui Lei dovrà fornire prova (precisa, grave e concordante), potrà eventualmente ordinare un trasferimento presso altra sede della stessa Agenzia delle Entrate.

In attuazione di quanto disposto dall’art. 1 del d.l. n. 193/2016, convertito, con modificazioni, in legge n. 225/2016, l’Agenzia delle entrate, in data 21 giugno 2017, ha acquistato la piena ed esclusiva titolarità del pacchetto azionario di Equitalia S.p.a. detenuto dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (per una partecipazione pari al 49% del capitale sociale), divenendo, conseguentemente, unico socio della suddetta S.p.a.

Ai sensi della medesima disposizione, a decorrere dal 1° luglio 2017, le società Equitalia S.p.a. e Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. sono state sciolte, cancellate d’ufficio dal registro delle imprese ed estinte, senza procedura di liquidazione. Entro la predetta data, le azioni di Equitalia Giustizia S.p.a., detenute da Equitalia S.p.a., sono state cedute a titolo gratuito al Ministero dell’economia e delle finanze.

A decorrere dalla medesima data del 1° luglio 2017, è stato istituito l’ente Agenzia delle entrate-Riscossione, ente pubblico economico sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze, strumentale dell’Agenzia delle entrate, incaricato dello svolgimento dell’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, ex art. 3, comma 1,
del d.l. n. 203/2005, convertito, con modificazioni, in legge n. 248/2005.

L’ente Agenzia delle entrate-Riscossione è subentrato a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia sciolte (Equitalia S.p.a. ed Equitalia Servizi di riscossione S.p.a.)

Roma, 29/09/2017
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
  e PRESIDENTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
  Ernesto Maria Ruffini
  Firmato digitalmente

Si specifica che per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti i del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.

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