La Mobilità Volontaria e Compensativa

Interscambio nella pubblica amministrazione

Sei stanco di viaggiare, vuoi avvicinarti a casa e lavori nel pubblico impiego. Fai parte del mondo dei dipendenti pubblici e statali e stai cercando su internet un collega per lo scambio alla pari.

La mobilità per interscambio funziona così: (non è una permuta come scrive qualcun altro sui siti di mobilità), ma è un vero e proprio scambio di posto o sede di lavoro e cioè io prendo il tuo impiego e tu il mio.

Considerato che è veramente difficile conoscere il collega con la stessa necessità e con lo stesso profilo giuridico, nel corso degli anni è nato qualche sito web che di fatto opera come un ufficio di collocamento o di migrazione dei dipendenti pubblici.

Grazie a mobilitanelpubblicoimpiego.it è possibile pubblicare un annuncio di interscambio indicando la città di provenienza, profilo professionale e destinazione desiderata. Allora incrocia le dita e vai, inserisci e pubblica il tuo annuncio di mobilità compensativa.
Scegli la categoria corrispondente al tuo profilo, per esempio:

  • se sei un docente scegli scuola,
  • se lavori negli enti locali scegli regioni, comune, provincia, città metropolitana
  • se sei un infermiere, dottore/medico scegli S.S.N., e via discorrendo;
  • hai il profilo C: puoi scegliere la lettera C.

Che cosa è l’interscambio e o la mobilità volontaria nel pubblico impiego?

Il spostarsi volontariamente all’interno dei comparti della pubblica amministrazione rappresenta quell’istituto giuridico attraverso il quale il dipendente pubblico chiede il trasferimento ad altra amministrazione avendo però a disposizione il nulla osta del datore di lavoro cedente.

Nel pubblico impiego la mobilità può essere di due tipologie:

  1. mobilità permanente: il trasferimento del lavoratore da un’amministrazione all’altra avviene in via definitiva; giuridicamente questo passaggio si realizza attraverso la “cessione del contratto individuale di lavoro”.
  2. mobilità temporanea: si realizza invece, attraverso l’applicazione di altri e diversi istituti giuridici e cioè:
    il comando,
    il distacco;
  3. il fuori ruolo

Varie forme di mobilità tra dipendenti pubblici

A differenza della mobilità volontaria permanente, la titolarità del rapporto di lavoro rimane in capo all’amministrazione cedente ed il trasferimento è a termine cioè a tempo.
La mobilità permanente si può a sua volta suddividere in due tipologie più specifiche:
1) la mobilità volontaria, di cui si è già detto e nella quale è il dipendente a chiedere il trasferimento; il passaggio è tuttavia subordinato al consenso di entrambe le amministrazioni;
2) la mobilità imposta dall’amministrazione, dove il trasferimento del dipendente pubblico, avviene per motivi oggettivi, come nel caso di dichiarazione di eccedenza di personale seguita da ricollocazione presso altra amministrazione ovvero nei casi di fusione o trasferimento di competenze tra diverse amministrazioni, con contestuale passaggio di personale.

Ritengo che la mobilità volontaria compensativa sia lo strumento ideale per avere lavoratori più motivati, in molti casi più riposati e con un impegno più confacente alle loro esigenze di vita.

Il passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza onde evitare il collocamento in disponibilità è previsto poi quando non è possibile impiegare diversamente nell’ambito della medesima amministrazione il dipendente pubblico. Succede che l’ente interessato comunica a tutti gli enti del comparto avente sede in ambito provinciale o anche interprovinciale l’elenco del personale in eccedenza distinto per categoria e profilo professionale richiedendo la loro disponibilità al passaggio diretto.

Gli enti destinatari della richiesta, qualora interessati, comunicano entro 30 giorni l’entità dei posti corrispondenti per categoria e profilo, vacanti nella rispettiva dotazione organica per i quali, tenuto conto della programmazione dei fabbisogni, sussiste l’assenso al passaggio diretto del personale in eccedenza.
I posti disponibili sono comunicati ai lavoratori dichiarati in eccedenza che possono indicare le relative preferenze e chiederne le conseguenti assegnazioni, anche con la specificazione delle eventuali priorità. L’ente pubblico dispone il trasferimento nei 15 giorni successivi alla richiesta.

Infine si evidenzia che su un dipendente pubblico che transita per passaggio diretto intercompartimentale, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001 presso un nuovo ente – l’individuazione del trattamento giuridico ed economico da applicare, va effettuata, sulla base dell’inquadramento presso l’ente di provenienza, nell’ambito della disciplina legale e contrattuale propria del comparto dell’amministrazione cessionaria, ed a tal fine occorre tener conto anche delle posizioni economiche differenziate, attraverso le quali si realizza, sia pure all’interno dell’area, una progressione di carriera.

 
Questo succede perché la natura giuridica della “mobilità”, contenuta nell’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, non qualifica un particolare tipo contrattuale civilistico, ma solamente, nel campo pubblicistico, uno strumento attuativo del trasferimento del personale, da una Amministrazione ad un’altra, trasferimento caratterizzato da una modificazione meramente soggettiva del rapporto e condizionato da vincoli precisi concernenti la conservazione dell’anzianità, della qualifica e del trattamento economico, che è inquadrabile nella fattispecie della cessione di contratto disciplinata dagli artt. 1406 ss. c.c., visto che comporta il trasferimento soggettivo del complesso unitario di diritti ed obblighi derivanti dal contratto, lasciando immutati gli elementi oggettivi essenziali.
 

Infine si ricorda che la “neutralità” della mobilità per le sole amministrazioni soggette a regime limitativo delle assunzioni basato sul turn over e, invece, l’incidenza sulle capacità assunzionali per le amministrazioni il cui regime è basato sulla sostenibilità finanziaria.

 Per quanto riguarda la mobilità del personale assunto tramite un concorso riservato alle categorie protette ai sensi della legge 68/1999, sarebbe possibile nella misura in cui non vengano lese le quote d’obbligo per queste tipologie di assunzioni.

Art. 21 comma 5 CCNL 2002/2005
Nell’ambito della disciplina di cui all’art. 19 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, è tuttora consentita la mobilità a compensazione – all’interno del comparto – fra i dipendenti di corrispondente categoria, livello economico e profilo professionale, previo consenso dell’azienda od ente interessati. La mobilità a compensazione, sia essa a due oppure a tre, non è un diritto del dipendente, ma è sempre subordinata all’assenso delle amministrazioni interessate.

L’azienda può rifiutare lo “scambio”, giustificando il diniego con un laconico “profilo professionale, in termini di esperienze lavorative maturate fino ad oggi, differente tra i dipendenti che hanno chiesto la mobilità” !!!

I migliori passi da fare ? Evitare le vie legali … tanto non si ottiene nulla, cercando invece di persuadere i dirigenti delle ASL che dovranno esprimere il loro assenso oppure diniego.

Novità 2021 sul nulla osta nel pubblico impiego

Nulla osta per mobilità volontaria – normativa “speciale” Regione Friuli-Venezia Giulia

Anche a seguito della modifica apportata all’art. 30, comma 1, del d.lgs. 165/2001 ad opera dell’art. 3, comma 7, lett. a) e b) del d.l. 80/2021, nel comparto unico del pubblico impiego regionale e locale FVG continua ad applicarsi l’art. 23, comma 2, della l.r. 18/2016, che prevede l’espressione del nulla osta, da parte dell’amministrazione di appartenenza, ai fini del trasferimento del personale per mobilità”.

Vincolo quinquennale dopo il concorso nella prima sede: permanenza si o no?

Il Dipartimento della Funzione pubblica ha anche fornito (per la prima volta) un’interpretazione “alquanto estensiva” di tale obbligo, sostenendo che lo stesso può essere declassato a mera eventualità qualora per l’amministrazione, una diversa allocazione e distribuzione del personale, sia maggiormente rispondente alle proprie esigenze organizzative e funzionali.

Pertanto, il vincolo di permanenza esiste ma gli enti possono superarlo laddove lo ritengano non funzionale.

Interpretazione sicuramente “innovativa” sotto molti punti di vista, primo tra tutti giuridico, visto che secondo l’art. 12 delle preleggi “nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”. L’interpretazione fornita dalla funzione pubblica non appare certo “conforme” a tale assunto.

L’articolo 3, comma 7, del D.L. 80/2021 modifica radicalmente le disposizioni sulla mobilità volontaria o passaggio diretto tra amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 30 del D.Lgs. n. 165/2001.

Viene soppresso il vincolo “del previo assenso dell’amministrazione di appartenenza”, per cui in linea generale i dipendenti pubblici possono trasferirsi in mobilità volontaria anche contro il parere della propria amministrazione;  

Viene introdotto il periodo evidenziato in giallo nel testo sottoriportato che prevede il nulla osta dell’ amministrazione di appartenenza nei seguenti casi:

1.     posizioni motivatamente infungibili  

2.     personale assunto da meno di tre anni  

3.     carenza di organico superiore al 20% nella qualifica corrispondente a quella del richiedente

Gli enti possono, “per motivate esigenze organizzative”, differire il passaggio diretto fino a 60 giorni dalla ricezione della istanza.

1 commento su “La Mobilità Volontaria e Compensativa”

  1. In presenza di una graduatoria concorsuale il dipendente che ha fatto domanda di mobilità intraziendale, con più di 10 anni di anzianità, (quindi ben oltre i 5 anni di vincolo) ha la priorità nell’assegnazione delle destinazioni? Rispetto ai neo assunti?

    Rispondi

Lascia un commento