L’art. 7 del D.P.C.M. n. 325 del 5 agosto 1988 prevede la possibilità di uno scambio di dipendenti della p.a., anche di diverso comparto, purché esista l’accordo delle amministrazioni di appartenenza ed entrambi i dipendenti posseggano un corrispondente profilo professionale, ovvero svolgano le medesime mansioni. Anche in caso di identico mansionario e di identico comparto, è sempre necessario il nullaosta da parte dell’amministrazione di appartenenza. Si sottolinea, inoltre, che in questo caso, a differenza della mobilità volontaria, la normativa indica non solo una parità di qualifica, ma anche di profilo professionale.
Infine presentiamo alcune tipologie di trasferimento che hanno un carattere provvisorio come l’assegnazione temporanea del lavoratore genitore di un figlio minore di tre anni o un carattere straordinario ed eccezionale come nel caso del comando o distacco. In tutti questi casi, infatti, non vi è un trasferimento definitivo come avviene con la mobilità.
Assegnazione temporanea del lavoratore genitore di un figlio minore di tre anni
In merito al trasferimento di sede, una ulteriore opportunità è offerta dalla legge n. 350/2003 che intende agevolare il “riavvicinamento familiare” dei genitori con figli minori di tre anni. Infatti l’art. 3 – comma 5 della legge n. 350/2003, modifica il Decreto Legislativo 151/2001 introducendo l’art. 42/bis dove si prevede che il genitore, con figli minori fino a tre anni, dipendente di amministrazioni pubbliche può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione”.
I presupposti per poter fruire del beneficio sono:
- entrambi i genitori siano lavoratori con un figlio di età inferiore ai 3 anni;
- nella sede di servizio richiesta, ubicata nella provincia o regione ove lavora l’altro coniuge, esista un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva.
Questa norma ha incontrato notevoli difficoltà di applicazione con conseguenti contenziosi in merito a diversi aspetti tra cui l’ambito di applicazione. A questo proposito più sentenze del Consiglio di Stato, poi disapplicate da diversi T.A.R,. hanno stabilito la non applicabilità della norma al personale militare.
Ulteriori problemi interpretativi sono sorti sull’età del bambino in relazione al periodo di fruizione.
L’assegnazione, anche in modo frazionato, non può superare complessivamente i 3 anni. Se viene, quindi, concessa l’assegnazione temporanea quando il bambino ha 1 anno, la stessa potrà estendersi per un periodo complessivo di 3 anni e cioè fino a quando il bambino avrà 4 anni di età.
A tal proposito si è espresso il Dipartimento della Funzione Pubblica con nota n. 192/04 del 04/05/2004, il quale, al quesito del Ministero dell’Interno concernente “l’ambito temporale del beneficio, ovvero se l’assegnazione temporanea in esame debba essere, in ogni caso, limitata fino al compimento dei tre anni di età dei minori” ha fornito il proprio parere, stabilendo che “il limite di età (figli al di sotto dei tre anni), stabilito dalla disposizione, è il requisito soggettivo che da diritto al beneficio, determinandone l’arco temporale entro il quale va fatta la richiesta e non il limite entro cui deve necessariamente concludersi l’assegnazione provvisoria”.
Comando e Distacco
Il comando è un istituto previsto dall’art. 56 del D.P.R. n. 3/57 modificato dalla Legge n. 127/97. Con il comando l’impiegato pubblico viene destinato, temporaneamente e per sopperire ad esigenze eccezionali dell’amministrazione richiedente, ad un’altra amministrazione o ente pubblico diverso da quello di appartenenza. Il comando è disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza. La Legge n.127/97 ha semplificato il procedimento prevedendo che il provvedimento di “comando” va adottato entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta. In attesa dell’adozione del provvedimento formale di “comando” è consentita l’immediata utilizzazione del dipendente presso l’Amministrazione richiedente, previo nulla osta dell’Amministrazione di appartenenza. Gli oneri stipendiali fanno carico all’Amministrazione richiedente.
La utilizzazione temporanea del dipendente pubblico presso un ufficio diverso da quello che costituisce la sua sede di servizio viene definita come distacco. L’istituto non è previsto dalla legislazione del pubblico impiego, ma ha comunque una certa diffusione. Si distingue dal comando proprio perché l’impiegato non viene destinato ad altra amministrazione, ma viene temporaneamente assegnato ad un ufficio, diverso, della stessa amministrazione di appartenenza.
IMPORTANTE
Gli istituti che abbiamo descritto sono disciplinati, oltre che dalla legge, dai contratti di lavoro. Pertanto è importante verificare le specifiche previsioni dei contratti di lavoro. A titolo esemplificativo citiamo il caso della scuola dove la mobilità intercompartimentale trova difficile applicazione nonostante il contratto collettivo di lavoro 1996-1999 la preveda espressamente all’art. 10 – comma 8. Inoltre i criteri e le modalità per attuare la mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale del personale della scuola sono definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale. Notiamo ancora che la mobilità intercompartimentale nella scuola è stata espressamente prevista nella legge 111/2011 per quei docenti non idonei all’insegnamento ma idonei in altre mansioni.
Normativa di riferimento
- D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 : “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”;
- D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325 : “Procedure per l’attuazione del principio di mobilità nell’ambito delle pubbliche amministrazioni”;
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 : “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
- Circolare Dipartimento Funzione Pubblica 26 giugno 1992, n. 90543/7/448: “Applicazione degli articoli 22 e 33 della legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge 5 febbraio 1992, n. 104). Criteri illustrativi”;
- Legge 15 maggio 1997, n. 127 : “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”;
- Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 : “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”;
- Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 : “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- Legge 24 dicembre 2003, n. 350 : “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2004);
- Legge 30 dicembre 2004, n. 311 : “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)”;
- Legge 31 marzo 2005, n. 43 : “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280”;
- Legge 24 dicembre 2007, n. 244 : “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”;
- Circolare Dipartimento Funzione Pubblica 18 aprile 2008, n. 4 : “Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) – Linee guida ed indirizzi in materia di mobilità”;
- Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 : Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114.