Messaggio 21 ottobre 2015, n.6501

Applicazione della tutela di cui agli articoli 12 e 13 del DPR 382/1980 per i docenti universitari collocati in aspettativa per lo svolgimento di incarichi oggetto di contratto a tempo determinato con pubbliche amministrazioni; coordinamento con le norme di cui al DPCM 20 dicembre 1999 e s.m.i.

Trattamento di fine servizio – Tfr – Docenti universitari collocati in aspettativa per lo svolgimento di altri incarichi – Docenti universitari collocati in aspettativa per lo svolgimento di incarichi oggetto di contratto a tempo determinato con pubbliche amministrazioni – Indennità di buonuscita

Oggetto: Applicazione della tutela di cui agli articoli 12 e 13 del DPR 382/1980 per i docenti universitari collocati in aspettativa per lo svolgimento di incarichi oggetto di contratto a tempo determinato con pubbliche amministrazioni; coordinamento con le norme di cui al DPCM 20 dicembre 1999 e s.m.i.

In relazione ai quesiti pervenuti in ordine alla tipologia di tutela applicabile, in tema di trattamenti di fine servizio, a docenti universitari collocati in aspettativa per lo svolgimento di altri incarichi si è ravvisata l’esigenza di un’interpretazione degli articoli 12 e 13 del DPR 11 luglio 1980, n. 382, coordinata con le norme di cui al DPCM 20 dicembre 1999, come successivamente modificato, che ha esteso il trattamento di fine rapporto ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni. In particolare si è posta la questione se, con riferimento ad incarichi che accedono a contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati con pubbliche amministrazioni ai sensi del d.lgs. 165/2001, prevalga la tutela di cui ai citati art. 12 e 13 del DPR 382/1980 che considera questi periodi utili ai fini dell’indennità di buonuscita spettante in relazione alla posizione di docente universitario ovvero se per questi stessi periodi spetti il trattamento di fine rapporto connesso e commisurato alle retribuzioni ed ai servizi del rapporto di lavoro a tempo determinato costituito per l’incarico, al pari di quanto avviene per gli altri dipendenti pubblici che si trovano nella medesima condizione.

Su tale argomento si precisa quanto segue.

Le norme di cui agli articoli 12 e 13 del DPR 382/1980 furono introdotte per assicurare una tutela previdenziale anche per servizi presso la pubblica amministrazione (e non solo) che, all’epoca, non avrebbero dato luogo alla maturazione di un autonomo diritto ad una prestazione di fine lavoro. Poiché la previsione di cui all’art. 1, comma 9, del DPCM 20 dicembre 1999 e s.m.i. ha istituito il diritto al Tfr in relazione a servizi prestati nell’ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni, si deve ritenere che la particolare tutela del DPR 382/1980 è stata sostituita dal diritto al TFR che sorge in relazione ai predetti rapporti di lavoro a tempo determinato.


Conseguentemente, l’indennità di buonuscita relativa alla posizione di docente universitario è commisurata ai periodi che precedono e seguono quello di aspettativa durante il quale si svolge l’incarico presso una pubblica amministrazione, incarico regolato da un contratto di lavoro a tempo determinato. Ed inoltre, in coerenza con quanto precisato con l’informativa n. 14 dell’8 agosto 2002 dell’allora Direzione centrale prestazioni di fine servizio e previdenza complementare dell’Inpdap, ora Direzione Centrale Pensioni dell’Inps, nel caso in cui il docente universitario non riprenda più servizio nel ruolo di provenienza, perché nel corso dell’aspettativa il rapporto di lavoro a tempo indeterminato si risolve per cause dipendenti o indipendenti dalla volontà dell’iscritto, l’importo dell’indennità di buonuscita maturata alla data di inizio dell’aspettativa dovrà essere rivalutato secondo le modalità indicate nel DPCM 20 dicembre 1999 e s.m.i. e corrisposto unitamente alle quote di TFR spettanti per il rapporto di lavoro a tempo determinato.

In relazione agli adempimenti contributivi, per i periodi di svolgimento di rapporti di lavoro a tempo determinato la contribuzione deve essere commisurata alle retribuzioni effettivamente corrisposte e deve far carico all’amministrazione presso la quale si svolge il servizio, diversamente da quanto previsto per gli altri periodi di aspettativa di cui agli art. 12 e 13 del DPR 382/1980.

È appena il caso di precisare che la tutela di cui agli articoli 12 e 13 del DPR 382/1980 resta inalterata in relazione a tutte le altre fattispecie diverse da quella oggetto del presente messaggio e, pertanto, nulla cambia con riferimento ad incarichi svolti al di fuori di rapporti di lavoro a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni.

 

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