Durante le ferie mi sono ammalato: che fare a lavoro?

Se un pubblico impiegato si ammala mentre usufruisce del periodo di ferie come deve comportarsi?

Quando il dipendente pubblico o statale è in ferie e viene colpito da un evento che gli procura lo stato di malattia le ferie vengono interrotte.

Il pubblico dipendente deve avvisare il proprio ente datore di lavoro e produrre la certificazione medica che attesta il proprio stato di malattia. E tale comunicazione è idonea di per sé a determinare, dalla data di conoscenza da parte del datore di lavoro, la conversione dell’assenza per ferie in assenza per malattia, salvo che il datore di lavoro provi, per mezzo dei previsti controlli sanitari, l’infondatezza del presupposto e, quindi, l’inidoneità della malattia a impedire la prosecuzione del periodo feriale (per i datori di lavoro diffidenti e persecutori).

Il periodo di ferie viene interrotto e il dipendente pubblico dovrà richiedere un nuovo periodo di ferie ovvero chiederà conferma se il periodo di ferie precedentemente autorizzato potrà essere usufruito subito dopo il periodo di malattia.

Per effetto della malattia, quindi, a partire dal giorno indicato sul certificato medico e per la durata ivi indicata, il lavoratore si deve considerare solo in malattia.

La visita fiscale

Il datore di lavoro che intenda verificare l’effettiva incompatibilità della malattia con le ferie pub ricorrere alla visita fiscale. In tal caso, deve precisare espressamente, all’atto della richiesta del controllo, che trattasi di lavoratore dipendente pubblico ammalatosi durante le ferie cosicché si chiede di accertare le condizioni per l’interruzione delle ferie, a partire da una data da indicare e che coincide con quella di ricezione della comunicazione dello stato di malattia (Inps, circolare n. 109/1999). Se la verifica non è possibile per fatto imputabile al lavoratore cade ogni possibilità di considerare la malattia come interruttiva delle ferie.

L’accertamento sanitario

La particolare finalità del controllo è l’accertamento della compatibilità o meno della malattia con il riposo annuale cioè con le ferie. Lo stato d’incapacità temporanea assoluta al lavoro specifico non sempre è idoneo all’interruzione del periodo feriale, ma solo quando, incidendo sulla sfera biologica dell’individuo, contestualmente, diventi causa di un parziale, ma sostanziale e apprezzabile pregiudizio alle finalità delle ferie, cioè al ristoro e reintegro delle energie psicofisiche.

Per esempio, l’Inps ha affermato che laddove è presente un’inabilità temporanea assoluta generica, come si  verifica con stati febbrili, ricoveri ospedalieri, ingessature di grandi articolazioni, malattie gravi di apparati e organi ecc., viene di regola inibita la possibilità di godimento delle ferie.

Tuttavia, sempre nel caso di enti pubblici datoriali abbastanza persecutori ovvero in casi di vero e ponderato sospetto che il lavoratore sia in mala fede, qualora durante la visita fiscale si riscontra una stato di malattia equiparabile a semplici stati di malessere come stress, difficilmente il periodo di malattia potrà interrompere le ferie in quanto può paradossalmente accadere che venga definito il periodo di ferie compatibile con lo stress, proprio quale cura per lo stato di malessere.

Principali riferimenti giurisprudenziali

– Corte Cost. 30 dicembre 1987, n. 616, in Mass. giur. lav., 1998, 231; e in Foro it., 1998, I, 1062;

– Corte Cost. 19 giugno 1990, n. 297, in Mass. giur. lav., 1990, 261;

– Cass. Sez. Un. 23 febbraio 1998, 23 febbraio 1998, n. 1947, in Foto it., 1998, I, 1065;

– Cass. 6 aprile 2006, n. 8016, in Mass. giur. lav., 2006, 756;

– Trib. Firenze 4 febbraio 1991, in Orient. giur. lav., 1991, I, 344.

Riferimenti normativi

Art. 36, Cost.; art. 2109, comma 3, cod. civ.; Circ. INPS 17 maggio 1999, n. 109.

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