Dal 1 settembre 2017 è entrato in vigore il Polo Unico per le visite fiscali con l’attribuzione all’istituto della competenza esclusiva ed effettuare visite mediche di controllo su richiesta della pubblica amministrazione in qualità mdi datore di lavoro, sia d’ufficio. L’INPS ha disciplinato l’attività stabilendo gli orari di reperibilità durante la malattia dell’impiegato pubblico:
09:00 13:00
15:00 18:00
Analizzando la disciplina della malattia è possibile osservare che il trattamento economico della malattia nel pubblico impiego differisce da quello privato. Infatti in ambito privato la retribuzione per malattia è erogata dall’INPS a fronte del versamento da parte del datore di lavoro di uno specifico contributo. Per i dipendenti pubblici non opera questo principio mutualistico e alla corresponsione della retribuzione anche per i periodo di malattia provvede lo stesso datore di lavoro.
Il trattamento economico della malattia durante la malattia trova anche tutela costituzionale nell’art. 38 e nell’articolo 2110 del codice civile e trova fondamento nell’articolo 21 del CCNL. Poi è intervenuto il decreto legge del 25 giugno 2008 n. 112 con l’articolo 71 mediante il quale è previsto nei primi 10 giorni di assenza per malattia, di qualunque durata, solo il trattamento economico fondamentale.
Il Dipartimento della funzione Pubblica ha precisato che si considerano rientranti nel trattamento fondamentale le voci del trattamento economico tabellare iniziale e di sviluppo economico, della tredicesima mensilità, della retribuzione individuale di anzianità, se acquisita, degli eventuali assegni ad personam per il personale del comparto ministeri.
Sono escluse dal trattamento economico da corrispondere nei primi 10 giorni di malattia tutte quelle voci finalizzate a compensare la produttività o le prestazioni svolte in particolari condizioni di rischio e disagio, in altri termini e con riferimento agli Enti Locali, il trattamento accessorio comprende tutte quelle voci diverse dal trattamento fondamentale e per la cui esatta individuazione bisogna far riferimento all’art. 17 del CCNL.
La Funzione Pubblica ha stabilito che il relativo sostiene che il relativo computo va effettuato in trentesimi dal momento che secondo l’orientamento consolidato in materia di assenze dal servizio, le giornate di sabato e domenica intercorrenti tra due periodi di assenza per malattia vengono anch’esse considerate assenze per malattia e assoggettate alla decurtazione del trattamento economico accessorio.