L'estinzione del rapporto di lavoro pubblico

Il contratto collettivo nazionale di lavoro del 13 maggio 1996, integrativo del C.C.N.L. del 6 luglio 1995, ha aggiunto gli articoli 27-ter e 27- quater, che trattano dell’estinzione del rapporto di lavoro. Le cause di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre a quelle previste dagli artt. 21 e 22 (risoluzione del rapporto, in caso di malattia e di infortunio sul lavoro, a seguito di superamento del periodo di “comporto” di dipendente che sia dichiarato permanentemente inidoneo a qualsiasi proficuo lavoro) e 25 (licenziamento, con o senza preavviso, a seguito di procedimento disciplinare) del C.C.N.L. del 6 luglio 1995, sono le seguenti:

a) al raggiungimento del limite massimo di eta o al raggiungimento della anzianità massima di servizio qualora tale seconda ipotesi sia espressamente prevista come obbligatoria da fonti legislative o regolamentari applicabili all’ente (art. 46 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004). Nel primo caso la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell’eta prevista.

L’amministrazione deve comunicare per iscritto l’intervenuta risoluzione del rapporto. Nel secondo caso |’amministrazione può risolvere il rapporto senza preavviso, salvo domanda dell’interessato per la permanenza in servizio oltre l’anzianità massima, da presentarsi almeno un mese prima del verificarsi della condizione prevista.

b) per dimissioni del dipendente. Si tratta di una forma di recesso unilaterale da parte del lavoratore, mediante dichiarazione recettizia, che produce effetto dal momento in cui perviene a conoscenza del datore di lavoro. Ai fini dell’efficacia delle dimissioni non è più necessario l’atto di accettazione (o presa d’atto) delle stesse da parte dell’amministrazione. Le dimissioni devono essere presentate dal dipendente mediante comunicazione scritta all’amministrazione nel rispetto dei termini di preavviso.

L’inosservanza dell’obbligo del preavviso e il mancato rispetto dei relativi termini non incidono sulla validità ed efficacia delle dimissioni, ma comportano esclusivamente effetti patrimoniali. L’art. 2119, comma 1, del c.c. stabilisce che se il contratto è a tempo indeterminato al lavoratore che recede per giusta causa, cioè una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, compete l’indennità sostitutiva del preavviso;

c) decesso del dipendente. In caso di decesso del dipendente, |’amministrazione corrisponde agli aventi diritto l’indennità sostitutiva del preavviso, nonché una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti.

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