Legge 104 e Coronavirus

L’aumento dei 12 giorni di permesso è complessivo, e va spalmato nei mesi di marzo e aprile

In merito all’aumento dei permessi da legge 104 per i lavoratori che assistono una familiare con disabilità grave (previsti dall’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), l’articolo 23 del Decreto Cura Italia cita:

1. Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell’emergenza COVID-19 e del comparto sanità.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.

dubbi interpretativi sono stati sciolti dalla indicazione contenuta nella pagina dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità del Governo, che  nelle sue FAQ chiarisce:

Sono estesi i giorni di permesso della legge 104/1994?

Sì. I lavoratori che assistono una persona con disabilità e quelli cui è riconosciuta disabilità grave hanno a disposizione, complessivamente per i mesi di marzo e aprile 2020, 18 giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa.
Le persone che hanno diritto a tali permessi possono scegliere come distribuire i 18 giorni nei due mesi (i giorni di permesso non “scadono” a fine mese).

I giorni TOTALI sono quindi 18 utilizzabili tra marzo e aprile 2020. Si tratta quindi degli ordinari 3 di marzo + 3 di aprile, +12 aggiuntivi TOTALI da usare fino alla fine di aprile.

Qui sotto, lo screenshot della pagina

screenshot con spiegazione della norma

I permessi per la legge 104 spettano ai lavoratori dipendenti pubblici e privati con grave disabilità, oppure ai genitori di lavoratori dipendenti con figli in situazione di disabilità grave. Risultano fruibili anche da genitori, coniugi o parenti e affini entro il secondo grado. Restano esclusi i lavoratori a domicilio, gli addetti ai lavori domestici e familiari, i lavoratori agricoli a tempo determinato ed occupati a giornata oltre ai lavoratori autonomi e parasubordinati.

Aggiornamenti Covid-19 – pandemia da Coronavirus

Il virus sta colpendo le persone dai 4 ai 97 anni, ma il picco si trova nella fascia d’età tra i 60 e i 69 anni. Il 62% dei colpiti sono uomini, il 38% donne. Il 7% dei pazienti sono deceduti, il 3% sono pazienti critici, il 19% sono pazienti severi, i pazienti pauci-asintomatici sono il 24%, mentre il 7% gli asintomatici.

L’1% rappresenta i pazienti guariti.

Scelta della sede di lavoro e legge 104

E’ legittima la scelta di un’amministrazione che, in sede di assunzione dei vincitori di un pubblico concorso, ha dato applicazione all’art. 33, comma 5, della legge 104/1992, consentendo, in via prioritaria, al soggetto impegnato nella cura di un famigliare disabile di poter optare per la sede più consona alle proprie esigenze.

Ciò è corretto anche qualora in deroga alla previsione del bando che attribuiva il diritto di scelta, tra più sedi, ai vincitori e secondo l’ordine di merito espresso dalla graduatoria.

In sostanza, il datore di lavoro pubblico, di fronte all’interesse legittimo del lavoratore con famigliari disabili da accudire, ha adeguatamente contemperato le esigenze pubbliche con quelle private, nel momento in cui ha riscontrato che nessun pregiudizio veniva arrecato alle esigenze organizzative, che la tutela del menzionato art. 33 è prevista sia in sede di reclutamento che di trasferimento e che la stessa è posta a garanzia di diritti di rango costituzionale (funzione solidaristica ed espressione dei principi di eguaglianza sostanziale e di solidarietà sociale di cui agli artt. 3, comma 2 e 2 della Costituzione).

L’amministrazione ha, inoltre e correttamente, considerato che detta istanza non avrebbe potuto trovare accoglimento in un momento successivo, una volta colmate le carenze di organico con l’assegnazione dei vincitori del concorso, considerata l’unicità del posto nella sede prescelta. 

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