Le stabilizzazioni nel pubblico impiego

Il decreto di riforma del lavoro pubblico, d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 si pone l’obiettivo di ridurre il precariato nella P.A. infatti il piano straordinario adottato dal Governo di stabilizzazione interesserà, nel triennio 2018-2020, circa 50 mila precari.

L’auspicio è anche quello di evitare una nuova condanna in sede europea a fronte di un eccessivo ricorso a forme di lavoro flessibile. A tal fine il legislatore delegato ha tracciato due possibili percorsi:

  • stabilizzazione di dipendenti in possesso di almeno tre anni di anzianità di servizio, anche non continuativi negli ultimi otto;
  • procedure concorsuali riservate ai precari della P.A., in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili.

In particolare le Pubbliche Amministrazioni possono assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale in possesso dei seguenti requisiti:
a) che risultino in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge delega n. 124 del 2015 ovvero al 28 agosto 2015 con contratti a tempo determinato presso l’Amministrazione che procede all’assunzione;
b) che sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso Amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione;
c) che al 31 dicembre 2017 abbia maturato alle dipendenze dell’Amministrazione che procede all’assunzione almeno tre anni di servizio anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

Questa procedura non prevede alcun tipo di selezione, fatto salvo il caso in cui le risorse finanziare non siano capienti per l’assunzione di tutti i precari in possesso dei requisiti i legge e in questo caso l’ente deve individuare criteri ulteriori rispetto a quelli previsti per legge. In alternativa, l’Ente può bandire procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50% dei posti disponibili, al personale non dirigenziale in possesso dei seguenti requisiti:
a) che risulti titolare, successivamente al 28 agosto 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l’Amministrazione che bandisce il concorso;
b) che abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’Amministrazione che bandisce il concorso.

I contratti di lavoro flessibile includono sia i dipendenti con contratto a termine sia i lavoratori somministrati e i collaboratori coordinati e continuativi. La stabilizzazione è una possibilità che si aggiunge per il triennio considerato all’istituto (stabile) delle selezioni riservate al personale precario di cui all’art. 35, comma 3-bis, d.lgs. n. 165/2001. L’art. 20, comma 3, consente agli Enti di finanziare il piano di stabilizzazione utilizzando il fondo destinato al lavoro flessibile, previsto dall’art 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, a condizione di prevedere definitivamente in bilancio la decurtazione del tetto di spesa e infine si precisa che la stabilizzazione può essere disposta, nel triennio 2018-2020, rispettando il piano triennale dei fabbisogni ed entro i vincoli di finanza pubblica.

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