Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono titolari delle posizioni organizzative.
Nei Comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti di categoria D, dove però non sono in servizio dipendenti di categoria D oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale categoria, non è possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di posizione organizzativa per la carenza delle competenze professionali richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, è possibile in via eccezionale e temporanea, conferire l’incarico di P.O. anche ai dipendenti pubblici di categoria C.
Questi dipendenti pubblici di categoria C in questo caso devono essere in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali. Ai dipendenti cui è stata conferita la posizione organizzativa è riconosciuta la retribuzione di posizione e di risultato prevista per la posizione organizzativa con esclusione di ogni elemento retributivo per mansioni superiori.
Cosa succede se l’incarico di posizione organizzativa è conferito a dipendente pubblico di altro ente o che presta servizio in convenzione?
In questi casi, compreso il caso dell’utilizzo a tempo parziale presso una Unione di Comuni le retribuzioni di posizione e di risultato sono così regolate:
- l’ente di provenienza continua a corrispondere le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso ente stabiliti riproporzionate in base alla intervenuta riduzione della prestazione lavorativa e con onere a proprio carico;
- l’ente, l’Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l’utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onore a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base alla ridotta prestazione lavorativa.
Posso essere aggiunti compensi aggiunti ai titolari di posizione organizzativa?
Ai titolari di P.O. in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato possono essere erogati anche i trattamenti accessori come l’indennità di vigilanza, i compensi ISTAT, i compensi per gli straordinari elettorali prestato nel giorno di riposo settimanale ( e soprattutto ed effettivamente svolto), l’indennità di funzione del personale addetto alle case da gioco, gli incentivi per funzioni tecniche, i compensi professionali degli avvocati ai sensi dell’articolo9 della legge n. 114 del 2014, i compensi incentivanti connessi ai progetti per condono edilizio, i compensi incentivanti connessi alle attività di recupero dell’evasione dei tributi locali.
Va da sé che tali compensi aggiuntivi naturalmente sono monetizzati ad un valore corrispondente al profilo giuridico ed economico assunto nella pubblica amministrazione con le ovvie differenziazioni economiche in ribasso per i colleghi dipendenti di categoria giuridica inferiore.
In questo contesto è importante osservare che un dipendente pubblico titolare di posizione organizzativa se raggiunge tutti gli obiettivi come da PEG, otterrà sicuramente una valutazione di performance pari 100. In conseguenza anche i dipendenti gerarchicamente “inferiori” non potranno che ottenere una scheda di valutazione pari a 100.
Illogiche sono quelle situazioni in cui in un ufficio o servizio di pubblica amministrazione si verifica che il dirigente o la posizione organizzativa raggiungono il massimo della votazione avvalendosi dei propri dipendenti e poi quest’ultimi ricevono una pagella inferiore a 100.
Tuttavia, sono diffusi i casi di non equità valutativa nelle schede di valutazione o pagelle dei dipendenti pubblici.