La disciplina dell’incompatibilità e strettamente collegata al principio generale di esclusività (che incomincia a diventar pesante per i dipendenti pubblici) del rapporto di pubblico impieghi sancito dall’art. 98 della Costituzione e ribadito dall’art. 13 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. La normativa stabilisce il principio generale in base al quale i dipendenti pubblici non possono esercitare il commercio, l’industria, alcuna professione, nonché assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro.
Un’ampia eccezione al dovere di esclusività è stata introdotta dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, che esclude i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50% di quello tempo pieno dall’applicazione delle disposizioni sull’incompatibilità. La normativa specifica che le amministrazioni pubbliche non possono conferire ai dipendenti incarichi non compresi nei compiti e doveri di ufficio che non sono espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative o che non siano espressamente autorizzati.
Con la riforma Brunetta è fatto divieto di conferire incarichi a soggetti rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.
Il legislatore ha anche riformulato la disciplina delle attività il cui esercizio può essere autorizzato dall’amministrazione di appartenenza, con l’intenzione di garantire oggettività, imparzialità e trasparenza. In fatti, il comma 5 dell’art. 58 citato prevede che il conferimento degli incarichi da parte dell’amministrazione di appartenenza, nonché l’autorizzazione all’esercizio degli incarichi attribuiti da soggetti pubblici o privati, siano disposti dagli organi competenti “secondo criteri oggettivi e predeterminati – tali da escludere casi di incompatibilità sia di diritto che di fatto, nell’interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto anche potenziale di interessi, che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.
Sono espressamente escluse dalla disciplina della preventiva autorizzazione le seguenti attività:
- collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali:
- partecipazione a convegni e seminari:
- incarichi per i quali é corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- incarichi per lo svolgimento dei quali i] dipendente é posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo:
- incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali ai dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.
Nel caso in cui una pubblica amministrazione conferisca un incarico retribuito a dipendente di altra amministrazione pubblica, senza la previa autorizzazione, sono previste le seguenti conseguenze e sanzioni:
- nullità di diritto del relativo provvedimento;
- responsabilità e relativa sanzione disciplinare a carico del funziona- rio responsabile del procedimento;
- l’importo del corrispettivo dell’incarico è trasferito all’amministrazione di appartenenza del dipendente illegittimamente incaricato ad incremento del fondo di produttività.
Nel caso in cui l’incarico, senza previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, sia conferito da enti pubblici economici o da soggetti privati, la legge prevede l’applicazione di una sanzione pecunia- ria pari al doppio degli emolumenti corrisposti per l’incarico conferito. Resta ferma, s’intende, la responsabilità disciplinare del dipendente che ha assunto l’incarico non autorizzato.
Un particolare procedimento è previsto per la richiesta ed il rilascio dell’autorizzazione per l’espletamento di un incarico. L’autorizzazione deve essere richiesta dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l’incarico ma può essere richiesta anche dal dipendente interessato. L’amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
Decorso tale termine l’autorizzazione se richiesta per incarichi da conferirsi da altre amministrazioni pubbliche si intende accordata, negli altri casi si intende definitivamente negata. Al fine di garantire il controllo e il rispetto della disciplina in materia di incarichi conferiti a pubblici dipendenti è istituita presso il Dipartimento della funzione pubblica l’anagrafe nazionale di tutti gli incarichi pubblici e privati non compresi nei compiti e doveri d’ufficio, con i relativi compensi, ricevuti da tutto il personale delle amministrazioni pubbliche.