Le Amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria attraverso la formula della collaborazione coordinata e continuativa o co.co.co.
L’art. 5, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 75/2017 modifica l’art. 7, comma 6 del d.lgs. n. 165/2001 riprendendo il divieto alle Amministrazioni pubbliche, già previsto dall’art. 2, comma 4, 2° periodo, del d.lgs. n. 81/2015, di stipulare contratti di collaborazione coordinate e continuative, pena la nullità dei contratti eventualmente posti in essere, la responsabilità erariale, nonché l’impossibilità di erogazione dell’indennità di risultato al dirigente responsabile della violazione.
Il divieto si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019 (art. 22, comma 8, del d.lgs. n. 75/2017 così come modificato dal comma 1148, lett. h) dell’art. 1 legge di bilancio 2018, legge n. 205 del 27 dicembre 2017). Per specifiche esigenze cui non è possibile far fronte con il personale in servizio, permane tuttavia la possibilità di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei specifici presupposti di legittimità dettagliatamente elencati nell’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, ossia:
a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;
b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico.
Il requisito della specializzazione
Viene confermata la possibilità di prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al d.lgs. n. 276/2003, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
Tuttavia, viene specificato che il ricorso ai contratti co.co.co per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l’utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente interessato, pertanto, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato art. 36, comma 5-quater.