I PERMESSI MENSILI
Non solo i lavoratori con grave disabilità ma anche i familiari di primo e secondo grado (eccezionalmente di terzo) che assistono una persona con handicap grave hanno diritto anche loro ai permessi lavorativi di tre giorni mensili.Anche in questo caso la condizione fondamentale è che la persona da assistere sia in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3 della legge 104/1992). Non è sufficiente la eventuale certificazione di invalidità civile anche totale.
I permessi sono retribuiti e coperti da contributi figurativi.
La domanda di concessione dei permessi va rivolta all’azienda (o amministrazione) e all’INPS usando specifici moduli e allegando il verbale di handicap grave. I moduli si possono reperire presso qualsiasi CAF o Patronato sindacale oppure online sul sito dell’INPS. Una volta concessi, l’articolazione dei permessi va concordata con l’azienda o con l’amministrazione.
I tre giorni di permesso possono, se l’azienda è d’accordo, essere anche frazionati in ore. In linea generale i permessi non sono concessi se la persona da assistere è ricoverata in istituto o in RSA. Per i ricoveri ospedalieri i permessi possono essere concessi se il reparto di ricovero rilascia una dichiarazione che è necessaria l’assistenza dei familiari.
I CONGEDI BIENNALI
I familiari conviventi (coniuge, genitori, figli, fratelli/sorelle) della persona con certificazione di handicap grave, hanno diritto, oltre ai permessi, anche ad un congedo retribuito fino a due anni, anche frazionabile (Decreto legislativo 151/2001, articolo 42). Questo congedo non spetta invece al diretto interessato. La domanda segue la stessa procedura prevista per i permessi mensili, quindi la domanda va presentata all’INPS e al datore di lavoro (indicando il periodo nel quale si intende fruire del congedo).
Il congedo è retribuito (indennità) e coperto da contributi figurativi.
I CONGEDI PER ASSISTERE I BAMBINI
I genitori di bambini con certificazione di handicap grave (art. 3 comma 3, legge 104/1992) possono fruire anche dei congedi parentali già riconosciuti alla generalità dei lavoratori contando su un trattamento di maggior favore.
Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro per sei mesi. Se fruiscono entrambi i genitori il limite complessivo è di dieci mesi, ma se il genitore padre fruisce di almeno tre mesi di permesso il limite è elevato a undici mesi complessivi.
Qualora vi sia un solo genitore egli ha diritto ad un congedo per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. Il congedo parentale è esteso anche alle lavoratrici autonome. I genitori di bambini con disabilità (in possesso di certificazione di handicap grave) hanno diritto al prolungamento del congedo parentale – continuativo o frazionato – fino alla durata di tre anni entro il compimento dei dodici anni del bambino. La relativa indennità spetta per tutto il periodo di prolungamento.
Conciliazione vita-lavoro – Orario di lavoro flessibile
Nel quadro delle modalità dirette a conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, l’orario flessibile giornaliero consiste nell’individuazione di fasce temporali di flessibilità in entrata ed in uscita. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente può avvalersi di entrambe le facoltà nell’ambito della medesima giornata.
Nella definizione di tale tipologia di orario, occorre tener conto sia delle esigenze organizzative e funzionali degli uffici sia delle eventuali esigenze del personale, anche in relazione alle dimensioni del centro urbano ove è ubicata la sede di lavoro.
L’eventuale debito orario derivante dall’applicazione del comma 1, deve essere recuperato nell’ambito del mese successivo a quello di riferimento, secondo le modalità e i tempi concordati con il dirigente.
In relazione a particolari situazioni personali, sociali o familiari, sono favoriti nell’utilizzo dell’orario flessibile, anche con forme di flessibilità ulteriori rispetto al regime orario adottato dall’ufficio di appartenenza, compatibilmente con le esigenze di servizio e su loro richiesta, i dipendenti che:
– beneficino delle tutele connesse alla maternità o paternità di cui al d.lgs. n. 151/2001;
– assistano familiari portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992;
– siano inseriti in progetti terapeutici di recupero di cui all’art. 45 del presente contratto;
– si trovino in situazione di necessità connesse alla frequenza dei propri figli di asili nido, scuole materne e scuole primarie;
– siano impegnati in attività di volontariato in base alle disposizioni di legge vigenti.