L’avvocato dipendente pubblico nell’ente locale è una delle figure particolari che insiste nelle pubbliche amministrazioni. L’avvocato dipendente risponde nei confronti dell’amministrazione di appartenenza in termini di responsabilità amministrativa in ragione del rapporto di servizio nonché nei confronti dell’Ordine professionale in ordine alla violazione dei doveri conseguenti all’esercizio della professione.
L’avvocato iscritto all’Albo speciale può essere sottoposto infatti a procedimento disciplinare in conformità alla legge professionale per mancanze o abusi o fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale e per la violazione di doveri di probità e lealtà professionale.
Con riguardo alla responsabilità amministrativa contabile la questione si incentra soprattutto sulla determinazione della condotta colpevole in relazione alla particolare complessità della materia trattata ed al tipo di mansioni attribuite all’avvocato dipendente. Le caratteristiche della responsabilità amministrativa del legale dipendente, essendo a questi precluso il compimento di atti amministrativi e di gestione, dovrebbero essere circoscritte a quelle che l’avvocato del libero foro assume e mantiene nei confronti del proprio cliente in ordine alla corretta esecuzione del mandato professionale attribuitogli.
Non si deve però escludere il fatto che l’avvocato dipendente in ragione proprio del rapporto di servizio è comunque responsabile per i comportamenti a carattere omissivo o commissivo imputabili a dolo o colpa grave che procurino un danno all’ente pubblico, senza distinguere tra attività di tipo amministrativo e attività di tipo legale.
Quindi la differenza rilevante dell’avvocato degli Enti locali rispetto agli altri dipendenti pubblici sta nell’elemento soggettivo ovvero nelle ragioni e nelle caratteristiche tecniche dell’attività svolta e dalla necessità imposta allo stesso di compiere quotidianamente scelte autonome e strettamente individuali per mantenersi in equilibrio fra i meccanismi complessi dell’ente di appartenenza e l’esercizio in concreto dell’attività professionale.
Quindi il principio al quale riferirsi per valutare la responsabilità del legale deve essere quello espresso dall’articolo 2236 del codice civile.
Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà (1), il prestatore d’opera non risponde dei danni (2), se non in caso di dolo o di colpa grave [1176, 2104] (3).
Note
(1) La diligenza richiesta al professionista è una diligenza qualificata, superiore a quella che viene richiesta ad una persona comune (c.d. diligenza del buon padre di famiglia), ed è commisurata alla prestazione che lo stesso deve eseguire.
Il professionista, infatti, risponde per negligenza, imprudenza e colpa lieve, atteso il maggior grado professionale che si presume in capo allo stesso.(2) Il cliente che intenda agire per ottenere il risarcimento ha l’onere di provare il danno subito, la colpa del prestatore d’opera intellettuale, nonché il nesso di causalità tra colpa e danno.(3) La limitazione di responsabilità non è applicabile alle ipotesi di negligenza o imprudenza del professionista, attesa la diligenza professionale richiesta allo stesso a norma dell’art. 1176, comma secondo.
La posizione funzionale di Avvocato dirigente e avvocato funzionario
La salvaguardia dell’indipendenza e dell’autonomia dell’attività professionale degli Avvocati degli Enti Pubblici esclude che possa esservi una qualsiasi subordinazione gerarchica sia dall’ufficio legale rispetto all’apparato organizzativo dell’ente, sia rispetto all’organizzazione interna dell’ufficio stesso. Nel caso in cui l’amministrazione scelga di costituire in ufficio l’avvocato quale posizione organizzativa non significa che questo abbia libero arbitrio alla carriera di dirigente.
Pure nella possibilità che si trovino a sussistere diverse posizioni funzionali all’interno del Servizio legale, fra questi dipendenti non si instaura un rapporto di tipo gerarchico. Agli avvocati degli enti pubblici si applicano le medesime regole generali di accesso alle posizioni funzionali valevoli per tutti gli altri dipendenti pubblici.
L’avvocato dirigente pubblico invece, in ragione della propria diversificata posizione funzionale, deve essere individuato quale avvocato capo. Tuttavia quest’ultimo non può mai entrare nel merito dell’attività professionale del collega di ufficio, altrettanto avvocato. In ragione del mandato alle liti ricevuto, ogni singolo avvocato risponde in via diretta della propria attività difensiva solo al rappresentante legale dell’ente che lo ha conferito e ciò senza necessità di mediatori di responsabilità.
Con il conferimento del mandato l’avvocato dipendente pubblico assume la responsabilità di tutta l’attività di gestione processuale della pratica, nel rispetto delle norme deontologiche, delle norme processuali e di indicazioni ed indirizzi provenienti unicamente dai vertici dell’ente