Lavoro straordinario e le posizioni organizzative

Il lavoro straordinario nel pubblico impiego si caratterizza per la correlazione ad esigenze di natura eccezionale e non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione dell’attività lavorativa (art. 17 CCRL 1° agosto 2002).

Nell’applicare la disciplina del lavoro straordinario, cioè oltre le 36 ore settimanali, né il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, né i provvedimenti di attribuzione dei singoli incarichi di posizione organizzativa possano imporre lo svolgimento obbligatorio delle 120 ore annuali di lavoro straordinario.

Anche per le P.O. il dovuto settimanale ordinario rimane infatti stabilito in 36 ore, tuttavia i titolari di posizione organizzativa potrebbero trovarsi nella reale necessità di dover svolgere un numero di ore straordinarie pari o superiore alle 120 ore annue, in relazione alle effettive esigenze lavorative che dovessero, di volta in volta, presentarsi in concreto.

Le “effettive esigenze degli enti e dei servizi”, che comportano la necessità di svolgere lavoro straordinario, non sono determinabili in via generale ed astratta in sede regolamentare, o, comunque, a priori all’atto del conferimento dell’incarico.

La prestazione di lavoro straordinario deve inoltre essere espressamente autorizzata dal dirigente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall’ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Infatti, l’erogazione del compenso per il lavoro straordinario presuppone, in via generale, una concreta verifica della sussistenza di ragioni di pubblico interesse, così da giustificare tale forma di prestazione eccedente il normale orario di servizio, anche nel rispetto dei limiti di spesa imposti alla P.A.

L’applicazione del lavoro straordinario, però, richiede un’attenzione particolare in quanto non possono essere richiesti straordinari oltre certi limiti. Ciò in relazione al fatto che il datore di lavoro deve rispettare il recupero psico-fisico del lavoratore. Inoltre, occorre retribuire le ore aggiuntive con un importo maggiorato rispetto al normale orario di lavoro.