Lavoratori dello sport e collaborazioni coordinate e continuative

QUESITO:

Il D.Lgs 36/2021 (Riforma dello Sport) e succ. modifiche e correzioni superano il D.Lgs 165/2001 art 7 comma 5bis che, a partire dal 1° luglio 2019, impone il DIVIETO per i DIPENDENTI PUBBLICI di stipulare CO.CO.CO? Se tale divieto non fosse superato quale forma contrattuale é concessa per attività di segreteria (quindi non lavoratore sportivo)? Inoltre in caso di silenzio assenso da parte dell’Ente si considera autorizzata anche la forma di co.co.co (espressamente indicata nella richiesta)?

RISPOSTA:

L’art. 25, c. 6, D.Lgs. n. 36/2021 dispone, dallo scorso 5 settembre:

6.  I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare in qualità di volontari la propria attività nell’ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche , delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, delle associazioni benemerite e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, e direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, del CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.a., fuori dall’orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza. In tali casi a essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all’articolo 29, comma 2.  Qualora l’attività dei soggetti di cui al presente comma rientri nell’ambito del lavoro sportivo ai sensi del presente decreto e preveda il versamento di un corrispettivo, la stessa può essere svolta solo previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro per  la  pubblica amministrazione, di concerto con l’Autorità politica delegata in materia di sport, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro dell’interno, il Ministro dell’istruzione e del merito e il Ministro dell’università e delle ricerca. Se, decorso il termine di cui al terzo periodo, non interviene il rilascio dell’autorizzazione o il rigetto dell’istanza, l’autorizzazione e’ da ritenersi in ogni caso accordata. In tal caso si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all’articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e all’articolo 36, comma 6. (…)”.

L’art. 35, c. 2, sopra citato dispone:

2. Nell’area del dilettantismo i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome, hanno diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale. A tal fine essi sono iscritti alla Gestione separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e della quale si applicano le relative norme.”

Il lavoro sportivo è quello definito dall’art. 25, c. 1 del decreto:

1. E’ lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché’ a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite,

anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato. È lavoratore sportivo ogni altro tesserato, ai sensi dell’articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.“.

E il successivo comma 2 chiarisce:

2. Ricorrendone i presupposti, l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile.”

Pertanto:

– un dipendente di ente locale può chiedere alla propria amministrazione l’autorizzazione a svolgere lavoro sportivo retribuito ai sensi dell’art. 25, c. 1;

– a tal fine, la società sportiva può stipulare con il dipendente di ente locale debitamente autorizzato dall’ente di appartenenza un contratto a titolo oneroso che può anche avere la forma di Co.Co.Co. poiché per le società sportive non vige alcun divieto di stipula di tale tipologia contrattuale;

– dal lavoro sportivo sono comunque escluse le mansioni di tipo amministrativo.

– al di fuori dell’ambito del lavoro sportivo, il dipendente di ente locale può svolgere un’altra attività lavorativa, anche stipulando un contratto di Co.Co.Co. (ovviamente non con altri enti locali):

a) senza necessità di autorizzazione, se ha con l’ente locale un contratto a tempo parziale fino a 18 ore.

b) con obbligo di autorizzazione, se ha un contratto a tempo pieno o a tempo parziale superiore alle 18 ore. In ogni caso, l’Amministrazione di appartenenza che rilascia l’autorizzazione dovrà verificare che l’incarico per cui si chiede l’autorizzazione non comporti anche potenzialmente un conflitto di interessi con l’ente locale.

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