L'aspettativa dei dipendenti pubblici

L’aspettativa nel pubblico impiego costituisce una temporanea sospensione della prestazione lavorativa del dipendente determinata da varie cause senza che ciò comporti l’estinzione del rapporto di lavoro e la libera disponibilità del posto assegnato al pubblico impiegato.

Alla scadenza del periodo di aspettativa il dipendente deve riprendere l’attività lavorativa riassumendo la pienezza degli obblighi e dei diritti derivanti dal rapporto di lavoro. Normalmente le cause di sospensione del rapporto di lavoro e le aspettative determinano la perdita della retribuzione e non sono utilizzi ai fini previdenziali e della maturazione dell’anzianità di servizio. Attualmente l’aspettativa può essere disposta per il dipendente chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva ovvero il dipendente arruolato volontariamente per anticipare il servizio militare obbligatorio, anche se in periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto per tutto il servizio militare, senza retribuzione.

Analogo trattamento viene garantito al dipendente obiettore di coscienza che presta il servizio sostitutivo civile. Il tempo trascorso in servizio militare o in servizio sostitutivo civile è utile ai fini della progressione della carriera sia del trattamento di quiescenza. Trascorsi 15 giorni dal congedo o dall’invio in licenza illimitata in attesa di congedo il dipendente deve mettersi a disposizione dell’ente per riprendere il servizio e nel caso si trovasse in periodo di prova precedentemente al servizio militare, la prova stessa continua con la ripresa del servizio.

Il dipendente richiamato alle arme ha diritto corresponsione dell’eventuale differenza tra il trattamento economico erogato dall’amministrazione militare e quello fondamentale in godimento presso l’ente di appartenenza.

L’aspettativa può essere richiesta anche per motivi personali, infatti il dipendente assunto a tempo indeterminato che ne fa richiesta motivata, può chiedere la concessione dell’aspettativa compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio per motivi personali e familiari, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità di servizio per 12 mesi nell’arco di un triennio.

Se le motivazioni che ne hanno giustificato la concessione vengono meno durante il periodo di aspettativa l’ente può invitare il dipendente a riprendere il servizio in un termine prefissato. Stesso discorso può farlo autonomamente il dipendente.

Ai fini della progressione l’aspettativa è utile?

No, ai fini della progressione di carriera il tempo trascorso in aspettativa non è utile anche ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, non dà diritto alle ferie e non viene preso in considerazione per il calcolo del periodo di comporto.

L’aspettativa può essere richiesta per espletare il dottorato di ricerca e una borsa di studio vinta e infatti a domanda dell’interessato l’amministrazione pubblica colloca in aspettativa senza assegni per tutto il periodo di durata del corso e della borsa. La concessione in questo caso è un atto dovuto per la PA pertanto la posizione del dipendente configura in tale esigenza un vero e proprio diritto soggettivo. Entrambi questi periodo di aspettativa sono riscattabili ai fini previdenziali.

Gli amministratori degli enti locali che sono lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato servizio effettivamente prestato nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. Il dipendente che usufruisce di questo tipo di aspettativa ha diritto di percepire l’indennità di funzione in misura piena che altrimenti per gli amministratori lavoratori dipendenti non collocati in aspettativa, deve essere dimezzata.

Il testo unico 267/2000 prevede che l’amministrazione locale presso cui viene esercitato il mandato provvede a proprio carico dando comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, al versamento degli oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi ai rispettivi istituti di competenza per gli amministratori dipendenti che chiedono l’aspettativa.

Una speciale tipologia di aspettativa è prevista dall’articolo 90 comma 1 del testo unico sull’ordinamento degli enti locali che prevede che i collaboratori di staff assunti a tempo determinato per la costituzione di uffici di staff alle dipendente dirette del Sindaco, del Presidente della Provincia, della Giunta e degli assessori, sono collocati in aspettativa senza assegni.

I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, europeo e nei Consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato: essi possono optare in luogo dell’indennità relativa alla carica ricoperta, per la conservazione del trattamento economico in godimento a carico dell’amministrazione di appartenenza.

Come gli altri tipi di aspettativa, il periodo trascorso in aspettativa è utile ai fini dell’anzianità di servizio e del trattamento pensionistico e previdenziale. Il collocamento in aspettativa avviene dall’atto della proclamazione degli eletti, che viene comunicato alle amministrazioni di appartenenza a cura delle Camere o dei Consigli regionali.

Il dipendente pubblico se assume la carica di membro del Parlamento non può conseguire alcuna promozione e progressione di carriera se non solo per anzianità con esclusione di tutti gli avanzamenti che non abbiano carattere automatico. Il Collegato lavoro ha previsto una nuova fattispecie di aspettativa finalizzata ad incentivare l’attivazione di nuove attività imprenditoriali e professionali e ad agevolare la collocazione dei lavoratori pubblici nell’ambito del mondo del lavoro privato. L’articolo 18 della citata legge dispone infatti che i dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell’anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare un’attività professionale e imprenditoriale.

L’aspettativa è concessa dall’amministrazione tenendo conto delle esigenze organizzative e previo esame della documentazione prodotta dall’interessato. In tal caso è opportuno specificare e sapere che non si applicano le incompatibilità di cui all’articolo 53 del decreto legislativo numero 165 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni. E’ così consentito al dipendente in aspettativa di esercitare attività commerciali, industriali o altre professioni, accettare cariche in società costituite a scopo di lucro. Va da sé che non applica la preventiva disciplina della autorizzazione al doppio lavoro nel pubblico impiego.

Anche il personal del comparto sicurezza e difesa possono usufruire dell’aspettativa. L’impiegato pubblico non può chiedere due periodi di aspettativa se tra uno e l’altro non trascorrono prima 6 mesi. Un’eccezione in tal senso è prevista in caso di aspettativa per cariche pubbliche elettive, per cariche sindacali, per volontariato ed in caso di assenze di cui alla legge per la tutela della maternità.

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