La clausola di cui all’art. 52 del CCNL 2016-2018 del personale del comparto, ha solamente “integrato” i criteri che disciplinano la mobilità volontaria dettati dall’art. 30 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i. il quale, tra l’altro al comma 2.2, prevede che “sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi l e 2”.
Lo stesso articolo del nuovo CCNL, al comma 3, ha espressamente disapplicato l’art. 19 del CCNL integrativo del 20.9.2001.
Si deve pertanto ritenere che tale disapplicazione abbia determinato anche la conseguente inapplicabilità dell’art. 21, comma 5, del CCNL del 19.4.2004 il quale prevedeva che “Nell’ambito della disciplina di cui all’art. 19 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, è tutt’ora consentita la mobilità a compensazione – all’interno del comparto – fra i dipendenti di corrispondente categoria, livello economico e profilo professionale, previo consenso dell’ azienda o enti interessati.”
Peraltro, anche a prescindere dalla nuova disciplina contrattuale collettiva nazionale, la mobilità “per interscambio” o “per compensazione” sembra possa ancora avere luogo, sulla base delle disposizioni dettate dal predetto art. 30 del D. Lgs.vo 165/2001, secondo quanto precisato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la nota DFP 0020506 P-4.17.1.7.4 del 27/03/2015