LA RATEIZZAZIONI DEI TRIBUTI LOCALI – ULTIME DISPOSIZIONI E AGGIORNAMENTI

Con la Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020), sono state introdotte disposizioni in materia di rateizzazione delle somme dovute dai contribuenti a seguito delle attività accertative. La previsione, contenuta all’art. 1, commi 796 e 797, interviene ex-lege qualora il Comune non abbia approvato un apposito regolamento sulla riscossione e sulla rateizzazione dei propri crediti, o nel caso in cui non le abbia indicate nel regolamento generale delle entrate. La disciplina si uniforma a quella prevista per Agenzia-Entrate Riscossione, prevedendo la possibilità di concedere fino ad un massimo di settantadue rate mensili purché il contribuente versi in condizione di temporanea e obiettiva difficoltà.
Nel dettaglio, il comma 796 propone scaglioni di debito a cui viene abbinato un numero massimo di rate da concedere, così ripartiti:
fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.
Il successivo comma 797 chiarisce che il Comune può disciplinare, anche in diversa maniera o con condizioni e modalità differenti, la suddivisione in rate del debito a carico del contribuente, in ragione della potestà regolamentare riconosciuta dall’art. 52 del D.Lgs.
n. 446/1997. L’unico vincolo posto è la previsione di almeno trentasei rate mensili qualora il debito abbia un importo superiore ad euro 6.000,01.
Tuttavia, nel caso in cui sia comprovato il peggioramento della situazione, la dilazione concessa può essere prorogata, e per una sola volta, per un ulteriore periodo, con un massimo di settantadue rate mensili: tale concessione è subordinata al fatto che non sia intervenuta la decadenza. Il regolamento generale delle entrate dovrà preoccuparsi anche di questo aspetto, proprio per disciplinare la rateizzazione in base alle specifiche esigenze, richiedendo eventualmente il rilascio di una fideiussione in casi specifici.
Beni pubblici di Interesse Artistico
Se un immobile è considerato parzialmente di interesse storico per via della presenza al suo interno di beni di valore storico-artistico, al contribuente spetta pagare la cosiddetta Ici leggera, in quanto la ratio della normativa che prevede l’agevolazione fiscale sta nella valorizzazione dell’interdipendenza funzionale tra i beni vincolati e l’edificio in cui essi si trovano e nella considerazione degli oneri manutentivi che derivano dal vincolo.
É quanto si afferma nell’ordinanza n. 9036/2020 della Cassazione.
Al centro della disputa fiscale c’è l’esatta determinazione dell’Ici relativa a un immobile di Siena, che ospitava una farmacia e rientrava nella categoria degli immobili storico-artistici in virtù della presenza al suo interno di un tabernacolo e di arredi immobiliari sottoposti a vincolo storico-artistico.
Ricorrendo a diversi esempi il Collegio ha evidenziato il «nesso di collegamento inscindibile tra apposizione del vincolo e pesanti oneri manutentivi che dallo stesso
derivano», che giustificano il regime speciale di tassazione anche con riferimento ai diversi tributi rispetto all’Irpef.
La ratio della normativa fiscale, infatti, «riposa nella necessità di venire incontro alle maggiori spese di manutenzione e conservazione che i proprietari sono tenuti ad affrontare per preservare le caratteristiche degli immobili sottoposti a vincolo e sul presupposto implicito che tali oneri sussistono anche nell’ipotesi in cui la ragione del vincolo riguardi soltanto una porzione dell’immobile».
Per la Suprema corte i giudici di merito hanno escluso il riconoscimento dell’agevolazione sull’errato presupposto che il bene vincolato potesse essere trasportato in altro loco, ovvero ipotizzando una scelta «sulla cui praticabilità sarebbe peraltro legittimo nutrire dubbi» dimenticando di valorizzare l’interdipendenza funzionale tra parte vincolata e parte non vincolata dello stabile.

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