Il Comune, nel caso in cui intenda realizzare opere pubbliche al di sopra di 150.000 euro (senza considerare l’IVA, in quanto non concorre alla determinazione del valore dell’appalto), è tenuto a redigere i seguenti documenti:
il programma triennale dei lavori pubblici, approvato nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e con le norme contabili.
Sommario
In cosa consiste il programma?
Il programma consiste nella sintesi degli obiettivi ed è redatto sulla base dell’analisi dei bisogni e individua le opere da realizzare, specificandone le caratteristiche;
l’elenco annuale dei lavori, che indica quelli da avviare nella prima annualità e specifica per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile.
Le nuove disposizioni relative al limite di 150.000 euro si applicano anche nel caso di concessioni o PPP, mentre i lavori di importi superiore a 5.382.000 euro vanno inseriti nel Programma previa redazione del Documento di fattibilità delle alternative progettuali, ma tale obbligo non si applica nel caso che si tratti di manutenzione.
Il Programma Opere pubbliche quando va adottato?
Il Programma va adottato dopo una fase eventuale e facoltativa di consultazione della durata massima di 30gg e successivamente approvato entro 60gg successivi all’adozione e comunque entro 90 gg dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente (art. 5, c. 5 e 6, all. I.5).
La stazione appaltante o l’ente concedente, in funzione della specifica tipologia e dimensione dell’intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della relativa progettazione.
Per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria può essere omesso il primo livello di progettazione a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso (art. 41, c. 5, cdc).
Le schede che compongono il Programma sono le seguenti:
a) quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
b) elenco opere incompiute;
c) elenco immobili disponibili;
d) elenco interventi del programma;
e) interventi ricompresi nell’elenco annuale;
f) elenco interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma
triennale e non riproposti e non avviati.
Nel programma vanno evidenziate le seguenti priorità
Se ci sono dei lavori incompiuti nelle opere pubbliche precedenti che si fa?
Viene riconfermato l’obbligo di inserire nel Piano le opere incompiute I lavori vanno inseriti nella scheda indicando le modalità e le risorse per il loro completamento.
Se gli enti non sono in grado di procedere individuando le risorse, dovranno individuare soluzioni alternative (es. cambio destinazione d’uso, realizzazione altra opera, vendita, demolizione, etc.).
Gli enti possono promuovere anche il ricorso al PPP. Nel caso in cui l’amministrazione rilevi l’insussistenza dell’interesse pubblico dovrà riportare le opere per le quali intende cedere la titolarità ad altro ente pubblico o soggetto esercente servizio pubblico o procedere alla vendita. In alternativa potrà indicare le opere che saranno soggette a demolizione. In qualunque caso dovranno essere evidenziati gli eventuali oneri finanziari.
Un’ulteriore novità è rappresentata dall’obbligo di pubblicare il Programma dei lavori e dei beni e servizi e relativi aggiornamenti oltre che sul sito istituzionale anche sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
Si sottolinea però che l’art. 225, c. 2, del cdc stabilisce che, fino al 31/12/2023, continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui agli art. 21, c. 7, del vecchio codice dei contratti.
La progettazione in materia di lavori pubblici, si articola ora solo in due livelli di progettazione (e non più tre), essendo stato eliminato il livello di progettazione definitiva (art. 41):
- il progetto di fattibilità tecnico-economica;
- il progetto esecutivo.
Per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria si può definire
solo la progettazione esecutiva, purchè la stessa contenga gli elementi
previsti per il livello omesso (art. 41, c. 5).
CONTENUTO DEL PFTE
Il PFTE, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell’intervento è, in linea generale, fatta salva diversa disposizione motivata dal RUP in sede di DIP, composto dai seguenti elaborati:
a) relazione generale;
b) relazione tecnica, corredata di rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;
c) relazione di verifica preventiva dell’interesse archeologico;
d) studio di impatto ambientale, per le opere soggette a valutazione di impatto ambientale, di seguito «VIA»;
e) relazione di sostenibilità dell’opera;
f) rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell’immediato intorno dell’opera da progettare;
g) modelli informativi e relativa relazione specialistica, nei casi previsti dall’articolo 43 del codice.
Quale è il contenuto del PFTE?
il contenuto del PFTE comprende:
h) elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate, integrati e coerenti con i contenuti dei modelli informativi, quando presenti;
i) computo estimativo dell’opera;
l) quadro economico di progetto;
m) piano economico e finanziario di massima, per le opere da realizzarsi mediante partenariato
pubblico privato;
n) cronoprogramma;
o) piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché in applicazione dei vigenti
accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza.
Il piano di sicurezza e di coordinamento può essere supportato da modelli informativi;
p) capitolato informativo nei casi previsti dall’articolo 43 del codice.
Il capitolato informativo conterrà al proprio interno le specifiche relative alla equivalenza dei contenuti informativi presenti nei documenti nei confronti dei livelli di fabbisogno informativo richiesti per i modelli informativi;
q) piano preliminare di manutenzione dell’opera e delle sue parti.
Il piano di manutenzione può essere supportato da modelli informativi;
r) piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale;
s) per le opere soggette a VIA, e comunque ove richiesto, piano preliminare di monitoraggio ambientale;
t) piano particellare delle aree espropriande o da acquisire, ove pertinente.
CONTENUTO DEL PROGETTO ESECUTIVO
Il progetto esecutivo contiene la definizione finale di tutte le lavorazioni e, pertanto, descrive compiutamente e in ogni particolare architettonico, strutturale e impiantistico, l’intervento da realizzare.
Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Salva diversa motivata determinazione della stazione appaltante, il progetto esecutivo, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell’intervento, è composto dai seguenti documenti:
a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche;
c) elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle strutture e agli impianti, nonché, ove previsti, degli elaborati relativi alla mitigazione ambientale, alla compensazione ambientale, al
ripristino e al miglioramento ambientale;
d) calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti;
e) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
f) aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g) quadro di incidenza della manodopera;
h) cronoprogramma;
i) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
l) computo metrico estimativo e quadro economico;
m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
n) piano particellare di esproprio aggiornato; o) relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento, di cui al codice, ove applicabili;
p) fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, recante i contenuti di cui all’allegato XVI al D. lgs. n. 81/2008.