Per gli impiegati pubblici, entro tre anni dall’assunzione, se nell’ente in cui prestano servizio vi è disponibilità del posto in organico, è prevista la trasformazione a tempo pieno nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni.
Che significa disponibilità del posto in organico?
Significa che nel fabbisogno del personale pianificato e deliberato dall’ente pubblico è prevista la una o più unità a tempo pieno.
Di aiuto sovviene la legge numero 244 del 2007, articolo 3 comma 101 a cui si rinvia..
Un dipendente pubblico assunto per mobilità ha questa possibilità di trasformazione del rapporto di lavoro in full-time?
Si, il dipendente assunto per mobilità che fa richiesta di trasformazione a tempo pieno presso il nuovo datore di lavoro conserva questo diritto e non ha importanza il fatto che il trasferimento per mobilità è stato neutro, cioè avvenuto tra enti soggetti a limitazioni assunzionali e in regola con il pareggio di bilancio.
Tuttavia, è opportuno precisare purtroppo, che in questi casi la trasformazione non assume la veste di un vero e proprio diritto soggettivo del dipendente, perché in ogni caso è la pubblica amministrazione che dispone di una valutazione discrezionale in relazione ai vincoli assunzionali e ai fabbisogni di personale.
Non ci sono ragioni per negare la possibilità che un ente assuma a tempo pieno, mediante mobilità, un dipendente che presso l’ente di provenienza conduceva un rapporto di lavoro a tempo parziale. In questi casi:
- se sono soddisfatte le condizioni di cui all’art. 1, comma 47, della legge 311 /2004 (mobilità “neutra”), l’assunzioni erode spazi assunzionali dell’ente di destinazione solo nei limiti della differenza fra il trattamento economico chi sarebbe stato applicato in caso di invarianza dell’articolazione oraria e il trattamento economico a tempo pieno tuttavia, il lavoratore che fosse stato originariamente assunto a tempo pieno da parte di un ente sottoposto a limitazioni assunzionali, e fosse poi passato a tempo parziale in tale ente, verrà trasferito a tempo pieno nel nuovo ente in modo totalmente neutro dal punto di vista del turn-over, dato che la relativa capacità assunzionale era già stata integralmente addebitata nell’insieme degli enti sottoposti a limitazioni assunzionali e il successivo passaggio a tempo parziale in tali enti non era mai stato utile alla prevista di budget assunzionale;
se invece non sono soddisfatte le condizioni per la mobilità “neutra“, viene in ogni caso consumata una quota delle capacità assunzionali dell’ente di destinazione pari al trattamento economico a tempo pieno.
Naturalmente spetta all’avviso di mobilità (e prima ancora, al provvedimento che lo approva e al piano dei fabbisogni di personale che lo pianifica), specificare se la procedura è aperta o meno al personale che conduce un rapporto a tempo parziale 15
L’ente può anche limitare la partecipazione ai dipendenti a tempo parziale con una riduzione dell’orario non superiore ad una certa percentuale. Tutte queste scelte devono chiaramente essere motivate, con particolare riferimento alle capacità assunzionali disponibili e spendibili in un determinato anno.
Se si tratta di part-time derivanti dalla trasformazione di rapporti originariamente sorti a tempo pieno, non si pongono particolari requisiti soggettivi: in base all’art. 53, comma 13, del CCNL, quando vi è disponibilità del posto in organico (rectius “previsione del fabbisogno a tempo pieno”), e questo presupposto è ovviamente soddisfatto nell’ente che assume full-time per mobilità, il rientro a tempo pieno può avvenire anche prima del decorso dei due anni dalla trasformazione.
Se si tratta invece di part-time “originari”, l’art. 53, comma 14, richiederebbe l’avvenuto decorso del triennio dall’assunzione. Si ritiene tuttavia che tale presupposto sia derogabile con il consenso delle parti, dato che in questi casi la trasformazione è comunque subordinata a una scelta dell’ente in considerazione del suo fabbisogno di personale e delle sue condizioni organizzative e finanziarie in relazione al rispetto dei vincoli assunzionali.
Dato che il fabbisogno è la ragione stessa dell’assunzione per mobilità, l’ente può decidere di ammettere alla procedura di mobilità per un posto a tempo pieno anche i dipendenti originariamente assunti a tempo parziale che non avessero ancora completato il triennio previsto dall’art. 53, comma 14.