la falsa attestazione della presenza in servizio

La falsa attestazione delle presenze in servizio hanno generato fatti di cronaca che hanno portato alla luce numerosi scandali dei c.d. furbetti del cartellino in Amministrazioni di diverse città italiane, ad ogni latitudine, da Sanremo a Pachino.

Naturalmente queste vicissitudini hanno comportato nei cittadini, un evidente disgusto generalizzato e per la stragrande maggioranza dei dipendenti onesti, delle diverse Amministrazioni pubbliche, un crescente disagio nell’essere accomunati ai colleghi inquisiti per il solo fatto di condividere l’appartenenza ad una Pubblica Amministrazione e null’altro, svolgendo al contrario nella maggioranza dei casi un pregevole lavoro con grande disponibilità e cortesia.

Come è possibile che nessuno si fosse accorto che gli Uffici erano deserti?

Inoltre a fronte di servizi, tutto sommato garantiti nonostante le continue assenze, il comune cittadino ritiene che il personale è in eccesso rispetto ai fabbisogni. L’opinione pubblica attribuisce la responsabilità non tanto al singolo furbetto quanto ai dirigenti che non vedono e non controllo, anche i titolari di posizioni organizzative.

L’accertamento mediante sistemi di videoregistrazione: assenteismo

Ipotesi prevista dal d.lgs. n. 116 e consente di applicare il procedimento speciale, consistente nell’aver verificato l’assenza del lavoratore dal luogo di lavoro, mentre dal sistema di rilevazione delle presenze lo stesso dovrebbe trovarsi negli uffici, dopo aver predisposto strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze.

Questa ipotesi richiama indirettamente una terza forma di flagranza, introdotta nell’ambito delle manifestazioni sportive, con d.lgs. 24 aprile 2003, n. 88, reiterato nel 2007. Si tratta della cosiddetta flagranza differita che permette alle forze dell’ordine di effettuare arresti in flagranza di reato, anche fino a 36 ore di distanza (poi divenute 48 ore) dall’evento criminoso, ricorrendo all’identificazione dei colpevoli attraverso registrazioni video e fotografie.

La flagranza differita e dunque la possibilità di arresto, scatta inoltre anche qualora vengano acquisiti elementi dai quali emergono gravi, precisi e concordi indizi di colpevolezza. L’ipotesi della installazione di sistemi di registrazione era in passato regolamentata dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori che richiedeva, nel caso in cui tali sistemi fossero necessari a fini organizzativi o produttivi, il perfezionamento di accordi tra datore di lavoro e organizzazioni sindacali o, in mancanza di accordo, l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro, in ogni caso escludendo che potessero venire utilizzate le riprese a fini di controllo a distanza dei lavoratori.

L’art. 23 del d.lgs. n. 151 del 14 settembre 2015 ha modificato il previgente art. 4, legge n. 300/1970 ampliando la possibilità di stipulare accordi per l’installazione di sistemi di video sorveglianza anche ai casi in cui sia necessario a fini di sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale. Inoltre ha stabilito che la necessità di accordi con le Organizzazioni sindacali o, in loro mancanza, l’autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro “non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze”.

Di rilevante interesse infine la pronuncia della Suprema Corte (Cass. pen., sez. II, 1 agosto 2016, n. 33567), per la quale è lecito l’uso di videoriprese per controllare l’eventuale falsificazione degli orari di entrata e uscita dei lavoratori, infatti le garanzie dello Statuto dei lavoratori non si applicano, quando il datore di lavoro, mediante le apparecchiature, deve accertare l’esistenza.

Lascia un commento