Oggi giorno chiunque voglia costituire una società (commerciale e non) deve necessariamente adottare uno dei tipi di società previsti e disciplinati dalla legge, infatti non è possibile costituire società atipiche.
Le società si distinguono in base allo scopo e in base all’oggetto sociale.
In base allo scopo si distinguono in società mutualistiche e società lucrative: le prime non hanno l’obiettivo di perseguire un utile per i soci ma piuttosto quello di fornire ai soci stessi beni e servizi e occasioni di lavoro più convenienti e/o vantaggiose di quelli offerti sul mercato mentre, le seconde hanno un vero e proprio scopo lucrativo cioè, quello di produrre utili e distribuirli tra i soci.
In relazione all’oggetto sociale invece, e quindi secondo la natura dell’attività svolta distinguiamo:
- società commerciali: sono tutte le società ad eccezione di quella di persone;
- società non commerciali (attività agricola, di revisione legale dei conti).
Quando ci sono le società si ha un’autonomia patrimoniale e, in base a questa, distinguiamo poi:
- società di persone
- società di capitali.
Sommario
Che cosa si intende per autonomia patrimoniale delle società?
Per autonomia patrimoniale delle società si intende quella separazione del patrimonio sociale da quello dei singoli soci, ragion per cui si costituisce un patrimonio sociale ad hoc.
Differenza tra le società di persone e quelle di capitali
Le società di capitali godono di un’autonomia patrimoniale perfetta, motivo per cui per i debiti sociali risponde il patrimonio della società, i singoli creditori di eventuali debiti sociali, non potranno agire verso il patrimonio del singolo socio; per l’effetto i soci rispondono nei limiti della quota conferita.
Le società di capitali sono: le società per azioni, quelle in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici.
Nella società di persone invece vi è un’autonomia patrimoniale imperfetta e questo comporta che pur avendo un proprio patrimonio, non ha personalità giuridica e quindi, i creditori, una volta aggredito il patrimonio sociale, per i debiti derivanti dalla gestione della società di persona, potranno successivamente agire contro il patrimonio dei singoli soci per soddisfare i propri crediti.
Pertanto nelle società di persone i soci, rischiano non solo con i beni conferiti ma anche con i beni personali.
Le società di persone sono: la società semplice, la società in nome collettivo e quella in accomandita semplice.
Le società di persone: la società semplice
Come detto, le società semplice non svolgono attività commerciale, solitamente sono quelle agricole, e per la loro costituzione non sono richieste particolari formalità, d’altronde non hanno una personalità giuridica ed hanno un’autonomia patrimoniale imperfetta per le motivazioni sopra spiegate.
Il potere di amministrazione delle società semplice e delle altre società di persone, in generale spetta a ciascun socio con responsabilità illimitata. Non è prevista un’assemblea dei soci tuttavia, le deliberazioni vanno assunte a maggioranza dei soci, tranne alcuni casi dove il codice civile prevede l’unanimità come nei casi di scioglimento, nomina e revoca dei liquidatori, modificazione del contratto sociale.
Ciascun socio per le decisioni può opporsi con il diritto di veto e se l’opposizione è tempestiva, l’atto non può compiersi fino alla decisione sulla opposizione che avviene con con la maggioranza dei soci, a seconda della quota di partecipazione agli utili.
Ciascuno socio, salvo patto contrario, ha diritto a percepire la sua parte di utile dopo l’approvazione del rendiconto. L’unico limite alla deroga dei criteri di ripartizione degli utili è il divieto del patto leonino con il quale si escludono uno o più soci dalla partecipazione degli utili.
La società semplice si scioglie per decorso del termine, per conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di realizzarlo, per volontà di tutti i soci.
Dopo lo scioglimento la società di persona esiste ancora e va in liquidazione, l’unica attività consiste solo nel pagamento dei debiti sociali, nella conversione in denaro del patrimonio sociale e sua ripartizione tra i soci.
Le società in nome collettivo
Le società in nome collettivo devono costituirsi con atto costitutivo per iscritto mediante scrittura privata autenticata dal notaio o atto pubblico che deve essere pubblicato nel registro delle imprese.
Tuttavia anche se non registrata nel registro delle imprese questa società esiste ma è irregolare con la conseguenza che i rapporti tra la società e i terzi sono regolati dalle norme della società semplice con l’eccezione che i soci rispondono però illimitatamente e solidamente per le obbligazioni sociali.
Nelle società in nome collettivo il beneficio di escussione opera in maniera più pregnante, questo significa che i creditori sociali possono rivalersi sul patrimonio dei singoli soci solo dopo aver escusso preventivamente il patrimonio della società.
I soci hanno l’obbligo di compiere i conferimenti concorrendo così alla formazione del capitale sociale e non possono fare concorrenza all’attività della società.
A chiusura dell’esercizio sociale la società in nome collettivo redige l’inventario che è costituito dal bilancio e dal conto dei profitti e delle perdite.