L’Ispettorato per la funzione pubblica, istituito con decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,opera alle dirette dipendenze del Ministro per la Pubblica Amministrazione.
- Vigila e svolge verifiche
– sulla conformità dell’azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento;
– sull’efficacia dell’azione amministrativa, con particolare riferimento alle riforme per la semplificazione;
– sul corretto conferimento degli incarichi e sull’esercizio dei poteri disciplinari;
– sull’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di controllo dei costi, dei rendimenti, dei risultati e di verifica dei carichi di lavoro. - Riceve segnalazioni dai cittadini su presunte irregolarità, ritardi o inadempienze delle amministrazioni dello Stato, per cui può richiedere chiarimenti e riscontri che le amministrazioni interessate sono tenute a fornire entro 15 giorni.
- Sulla base di appositi protocolli, si avvale della Guardia di Finanza per le proprie verifiche e collabora alle ispezioni curate dai S.I.Fi.P. per la valutazione e la verifica delle spese.
- Per lo svolgimento delle proprie attività, l’Ispettorato si avvale anche di dieci funzionari scelti tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo.
Cosa fa l’ispettorato del lavoro nel pubblico impiego?
a. assicura che nei rapporti tra cittadini, imprese e P.A. siano osservati i termini e le modalità di conclusione dei procedimenti;
b. vigila sul rispetto delle norme in materia di semplificazione;
c. vigila sul corretto sviluppo dei procedimenti disciplinari;
d. collabora con la Guardia di Finanza nelle azioni di contrasto del fenomeno dell’assenteismo ed effettuando controlli sul rispetto della disciplina degli incarichi e sul cumulo di impieghi da parte dei dipendenti;
e. collabora alle visite ispettive curate dai S.I.Fi.P. per la valutazione e la verifica della regolarità della gestione amministrativa e contabile e il corretto utilizzo delle risorse pubbliche;
f. collabora con l’Autorità Nazionale Anticorruzione, per la vigilanza sulle misure anticorruzione e per la gestione delle segnalazioni inoltrate dai cittadini per mezzo dell’istituto del whistleblowing;
g. verifica le segnalazioni ricevute dai cittadini su irregolarità, ritardi o inadempienze delle amministrazioni pubbliche.
Cosa sono i servizi ispettivi di finanza pubblica?
I Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica (S.I.Fi.P.), istituiti con la Legge 26.7.1939, n. 1037, e subentrati ad un già esistente Servizio di ispezione presente nell’ambito della Ragioneria Generale dello Stato, svolgono verifiche amministrativo contabili presso tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
I S.I.Fi.P. svolgono verifiche amministrativo contabili anche presso le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni.
Spetta ai S.I.Fi.P. il compito di svolgere verifiche amministrativo contabili anche nei confronti delle articolazioni periferiche del MEF, con particolare riferimento alle Ragionerie territoriali della Stato.
Una quota di attività è svolta sulla base di Protocolli d’Intesa o Convenzioni con altre amministrazioni pubbliche, oltre che su incarico delle Procure della Repubblica, della magistratura contabile (prevalentemente Procure regionali) ed amministrativa (verificazioni e commissari ad acta).
A differenza di tutti gli altri corpi ispettivi, che hanno una connotazione spiccatamente settoriale, i S.I.Fi.P. hanno una competenza trasversale sia in termini di soggetti che di materie ispezionabili.
L’attività è volta ad accertare la regolarità della gestione amministrativa e contabile e le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche: oggetto principale delle verifiche sono pertanto le gestioni economiche, finanziarie e patrimoniali delle pubbliche amministrazioni e gli eventuali risvolti in termini di finanza pubblica.
L’attività ispettiva infatti è diretta a ricondurre ad economicità e regolarità amministrativo-contabile le gestioni pubbliche, a verificare la regolare produzione dei servizi, nonché a suggerire misure dalle quali possano derivare miglioramenti dei saldi delle gestioni economiche e finanziarie e della qualità della spesa (art. 23, comma 2, del d.lgs. 30 giugno 2011, n. 123).
I S.I.Fi.P., collocati nell’ambito dell’Ispettorato Generale di Finanza del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, hanno sede a Roma, e sono articolati in cinque Settori (D.M. 17 luglio 2014): il primo settore ha funzioni di coordinamento, gestione dei protocolli d’intesa e realizzazione di progetti trasversali; gli altri quattro settori hanno competenza sugli organismi vigilati dai Ministeri o a questi riconducibili, oltre che su singole materie individuate puntualmente dal suddetto D.M. ministeriale.
Ogni Settore, coordinato da un dirigente con incarico di capo settore, coadiuvato da coordinatori, anch’essi dirigenti, può contare sul supporto di alcune unità non dirigenziali.
Le funzioni dirigenziali svolte nell’ambito dei S.I.Fi.P. sono quelle di capo settore, di coordinatore e di ispettore.
Il capo settore cura l’elaborazione e l’attuazione del programma ispettivo annuale.
Il coordinatore cura lo studio preliminare delle tematiche ispettive per rendere più incisiva e rapida l’attività di accertamento ispettivo; verifica l’eliminazione delle situazioni di rilievo emerse dall’ispezione.
Le ispezioni sono effettuate da dirigenti ispettori, in ipotesi particolari, possono essere coadiuvati da funzionari.
I principi, le modalità di determinazione del programma annuale e di svolgimento dell’attività ispettiva, nonchè i compiti dell’ufficio di coordinamento dei Settori sono delineati nelle Linee Guida per lo svolgimento dell’attività ispettiva, adottate con determina del Sig. Ragioniere Generale dello Stato del 6 settembre 2016, che ha sostituito il Codice etico e di comportamento dei dirigenti dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica in vigore dal mese di giugno 2010.