Ai dipendenti pubblici che non essendo diversamente abili sin dall’assunzione in servizio e che hanno conseguito, per infortunio sul lavoro o malattia collegata a causa di servizio, delle disabilità, va garantita la conservazione del posto di lavoro.
In caso di assenza dall’ufficio per motivi dovuti ad infortunio sul lavoro ovvero a malattia riconosciuta dipendente a causa del lavoro svolto, servizio, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino alla sua guarigione e comunque per un periodo non superiore a 36 mesi.
Durante il periodo di assenza al dipendente spetta l’intera retribuzione e superato il periodo massimo di conservazione del posto, l’amministrazione pubblica procede agli accertamenti medici ed alla verifica della possibilità di utilizzo del dipendente secondo quanto previsto dalla disciplina della malattia nel pubblico impiego.
Infortunio sul lavoro e reperibilità
Con messaggio numero 3265/2017 l’INPS ha chiarito che:
Pur considerando l’attribuzione esclusiva all’Inps della competenza in materia di visite mediche di controllo sullo stato di salute dei lavoratori, l’Istituto ritiene di non poter procedere ad effettuare accertamenti domiciliari medico legali richiesti dai datori di lavoro per i casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale, in quanto – alla luce del disposto di cui all’art. 12 della legge n° 67/1988 in tema di competenze esclusive dell’Inail – non può interferire con il procedimento di valutazione medico-giuridica di tali tipologie di “eventi”.