In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale o all’abrogata infermità riconosciuta al dipendente da causa di servizio, seppure nei limiti di cui al successivo comma 3, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino a guarigione clinica, certificata dall’ente istituzionalmente preposto e, comunque, non oltre il periodo di conservazione del posto pari a 18 mesi prorogabili per ulteriori 18 in casi particolarmente gravi. In tale periodo di comporto, che è diverso e non cumulabile con quello previsto per la malattia ordinaria, al dipendente spetta la retribuzione di cui all’art. 48, comma 11, lett. a) (Assenze per malattia).
Al fine di fornire la dovuta conoscenza al personale del proprio periodo di comporto maturato, l’Ente provvede, almeno 60 gg prima della scadenza del periodo di comporto massimo di cui al comma precedente, a darne comunicazione al singolo dipendente.
Per la malattia dovuta a causa di servizio, la disciplina di cui al presente articolo si applica nei limiti di cui all’art. 6 del D.L. n. 201/2011 convertito nella L. n. 214/2011, solo per i dipendenti che hanno avuto il riconoscimento della causa di servizio prima dell’entrata in vigore delle citate disposizioni. Decorso il periodo massimo di conservazione del posto di cui al comma l, le ulteriori assenze non sono retribuite e trova applicazione quanto previsto dall’art. 48 (Malattia),
commi 5 e 6.
Per il personale della polizia locale, trova comunque applicazione la speciale disciplina dell’art. 7, comma 2-ter della L. n. 48/2017.
Il presente articolo disapplica e sostituisce l’ormai vecchio art. 38 del CCNL 21.05.2018.