Infortuni sul lavoro e malattie per causa di servizio nel pubblico impiego

Lavorando nel pubblico impiego capita di inciampare in disavventure naturali di cui bisogna prendersi cura: sto parlando dell’infortunio in itinere.

Per esempio mentre ci si reca a lavoro presso il proprio Comune, Provincia, Regione, Città Metropolitana, Università e altri uffici può capitare di essere investiti.

In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia dovuta a causa di servizio il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per i periodi indicati all’art. 36, cc. 1 e 2.

In tale periodo al dipendente spetta l‘intera retribuzione di cui all’ art. 36, comma 10, lettera a), comprensiva del trattamento accessorio ivi previsto come determinato nella tabella 1 allegata al CCNL del 6.7.1995. Tali assenze però, non sono cumulabili ai fini del calcolo del periodo di comporto con le assenze per malattia.

Guida procederuale in caso di infortunio.

In caso di infortunio (anche in itinere), in base alla gravità, il lavoratore può:

• recarsi o farsi accompagnare al Pronto soccorso dell’ospedale più vicino;

• rivolgersi al suo medico curante.

In ogni caso, occorre spiegare al medico come e dove è avvenuto l’infortunio. Il medico in conseguenza rilascia il certificato e lo trasmette esclusivamente per via telematica all’INAIL. I dati delle certificazioni sono resi disponibili telematicamente dall’INAIL ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia in modalità telematica.

Il lavoratore, a prescindere dalla prognosi (la segnalazione dell’infortunio deve essere fatta anche nel caso di lesioni di lieve entità), deve immediatamente avvisare o far avvisare, nel caso in cui non potesse, il Responsabile del proprio Servizio, comunicando il numero identificativo del certificato medico, la data di rilascio e i giorni di prognosi.

Inoltre il dipendente pubblico deve fornire una dettagliata descrizione della dinamica dell’incidente con l’indicazione della data, dell’ora e del luogo in cui si è verificato l’incidente, le generalità ed il recapito dell’eventuale terzo responsabile. E’ necessario indicare anche la società assicuratrice che interviene in tale ipotesi e produrre la copia dell’eventuale verbale dell’Autorità di P.S. redatto per la circostanza.

Il dipendente ha altresì l’obbligo di comunicare con la massima celerità l’eventuale prosecuzione dell’ infortunio. Si evidenzia che i dati e le circostanze in cui siano interessati terzi devono essere precisi e comunicati tempestivamente. Il Responsabile del Servizio ha l’obbligo di comunicare subito tali dati, accompagnati da una relazione di servizio con tutte le notizie necessarie, al Servizio per la Gestione del Personale che provvederà a far pervenire la denuncia alla sede Inail territorialmente competente entro 48 ore da quando ne ha avuto notizia.

Qualora si tratti di infortunio mortale o di grave entità la denuncia deve essere inoltrata entro le 24 ore riservandosi di inviare le successive integrazioni.

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