Incompatibilità nel pubblico impiego

Sempre annosa la situazione delle incompatibilità del dipendente pubblico che vuole svolgere seppure per una sola volta un’attività esterna alla propria amministrazione e che tuttavia non può per blocchi ed ostacoli normativi e regolamentari che a volte non trovano fondamento o giustifica nella seguente circostanza: il dipendente pubblico non può esercitare il commercio, l’industria, le professioni, assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato.

Consulenza giuridica richiesta

Buon pomeriggio, vi scrivo perché volevo un consiglio. Sto cercando di farmi autorizzare un’attività dal mio Ente, ma con esito negativo.
Vorrei fare una piccola attività autorizzativa con una pratica da presentare alla provincia di ….., che consiste nel redigere degli elaborati grafici e descrittivi per
la sistemazione di accesso al fondo di proprietà del committente, comprensivo della presentazione delle istanze autorizzative.

Il mio Ente non lo autorizza perché il Regolamento prevede che “Il personale dipendente della Città metropolitana a tempo pieno oppure parziale superiore al 50% non può esercitare la libera professione o attività lavorative libero – professionali, da intendersi come attività di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, per le quali è prevista l’iscrizione in appositi albi o registri o l’appartenenza ad ordini professionali.

Non è consentita in particolare l’assunzione di incarichi di progettazione o direzione lavori o supporto tecnico-amministrativo o collaudo da parte di dipendenti della Città metropolitana a favore di soggetti terzi privati o pubblici, a meno che la prestazione sia riferita all’amministrazione di appartenenza e, dunque, resa nell’ordinario espletamento dei doveri d’ufficio”. 

Il comma 3 del medesimo articolo precisa che “le ipotesi d’incompatibilità assoluta previste nel presente articolo non sono autorizzabili in alcun caso da parte della Città metropolitana, anche se svolte a titolo gratuito. Sto cercando di studiare la questione e non mi pare che l’art. 53 del TUPI preveda che il dipendente pubblico non possa fare attività professionale qualora non ci siano dei conflitti di interesse, quindi trovo il regolamento troppo restrittivo.
Per questi motivi chiedo una consulenza online giuridica.

Risposta al quesito proposto

Gent.ma Sig…..,
alla luce delle considerazioni fatte telefonicamente purtroppo non posso confermare il contrario circa l’orientamento della Città Metropolitana di ….. suffragato dal Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del medesimo ente.

Anche la Cassazione ribadisce che l’ordinamento delle professioni di ingegnere e d’architetto, consente ai predetti professionisti che siano impiegati dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, di iscriversi all’albo del loro Ordine ma che sia in ogni caso ad essi inibito l’esercizio della libera professione  – come peraltro dispone l’articolo 49 comma 3 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi  della Città Metropolitana di (omissis).

In ogni caso: l’eventuale diniego dell’autorizzazione deve essere formalizzato con apposita determinazione motivata del segretario generale o del coordinatore interarea competente, dopo valutazione:
a. delle esigenze di servizio;
b. di concrete ragioni di inammissibile interferenza o incompatibilità tra l’incarico e le funzioni che attengono all’impiego con l’ente pubblico ed ai compiti assegnati.

Cordialmente

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