Sono riconoscibili gli incentivi per le diverse fasi degli appalti (lavori, servizi e forniture) anche quando non inseriti nella programmazione, in virtù del principio generale per il quale, a fronte di eventi oggettivamente non programmabili, non può escludersi l’ipotesi di appalti non inseriti nella programmazione, conseguenti a circostanze eccezionali ed imprevedibili, purché, ovviamente, sussista quella finalizzazione all’interesse pubblico che garantisce il rispetto del principio costituzionale del buon andamento.
Gli incentivi sugli appalti di servizi e forniture di importo superiore ad Euro 500.000,00 e cioè quei appalti dove scatta l’obbligatorietà della nomina del direttore dell’esecuzione dovranno essere attentamente valutati dall’amministrazione ispirandosi al principio di contenimento della spesa e non di aggravio della stessa.
Negli appalti di forniture o servizi in cui sia nominato il direttore dell’esecuzione, gli incentivi spettano anche al Responsabile Unico del Procedimento, oltre che alle altre figure che svolgono le prestazioni di verifica della conformità al progetto di servizio o fornitura messo in gara, nel rispetto delle condizioni già ricordate; infatti, qualora sia stato nominato, ricorrendone le necessarie circostanze, il direttore dell’esecuzione, saranno incentivabili anche le funzioni tecniche svolte da altri soggetti;- “la determinazione delle attività incentivabili, in ragione della normativa applicabile rationae temporis, è questione differente da quella che riguarda il profilo dell’inclusione di tali compensi nel calcolo relativo al rispetto dei limiti di spesa di personale.