Incarichi nella Pubblica amministrazione per personale in aspettativa

Partendo dal fatto che solitamente nei piccoli Comuni, ad essere incaricati, sovente, sono dipendenti titolari di posizione organizzativa le cui funzioni, nella maggior parte dei casi, non sono assorbibili da altri dipendenti, con la conseguenza che l’Amministrazione potrebbe trovarsi costretta ad adottare scelte riorganizzative che, diversamente, non avrebbe assunto, per rispettare il limite di spesa: la questione di cui oggi si discute attiene alla situazione in cui l’ente locale, computare nella spesa di personale anche quella riguardante il posto conservato a favore del dipendente pubblico collocato in aspettativa senza assegni presso altro ente in virtù dell’art. 110, comma 5, del d.lgs. 267 del 2000. Innanzitutto è necessario premettere che la spesa per il personale da computare ai fini del rispetto del limite posto dal comma 557quater dell’art. 1 della legge finanziaria per il 2007, introdotto dal comma 5 bis dell’art. 3 del d.l. 90/2014 convertito con modificazioni dalla l. 114/2014, è solo quella impegnata dall’ente a tale titolo dovendo la verifica del rispetto dell’indicato limite essere effettuata a consuntivo e riguardare appunto il dato degli impegni.

Pertanto ai fini del rispetto del limite l’ente deve computare solo la spesa impegnata, e si deve riconoscere che il contenimento e la riduzione della spesa di personale rappresentano un vero e proprio obiettivo vincolato e non solo mera espressione di un principio di buona gestione al quale l’ente pubblico deve tendere.

Orbene, fra le componenti di spesa di personale soggetta agli indicati vincoli il comma 557bis della legge 296 del 2006 include i compensi per incarichi conferiti ai sensi del 110 commi 1 e 2 del Tuel, in maniera speculare al disposto del comma 5 del medesimo art. 110 per il quale il dipendente incaricato a contratto presso altro ente è collocato dall’ente di provenienza in aspettativa senza assegni.

Spesa di personale – personale in aspettativa per incarichi ex art. 110 TUEL

Pertanto, il dipendente pubblico incaricato percepisce la retribuzione esclusivamente dall’ente di destinazione per la durata dell’incarico mentre l’aspettativa senza assegni rappresenta lo strumento giuridico regolatorio della posizione del lavoratore con l’ente di provenienza.

Quest’ultimo, al fine di perseguire l’obiettivo di contenimento della spesa di personale, è facoltizzato a mettere in campo azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia, comprimendo le voci di spesa ritenute più opportune.

Nell’esercizio dell’autonomia delle pubbliche amministrazioni, l’ente può pertanto anche valutare se e come ‘coprire’ il posto lasciato temporaneamente scoperto dal dipendente in aspettativa con gli strumenti, di natura flessibile, duttile e temporanea, che l’ordinamento mette a disposizione per una tale evenienza, quali a titolo esemplificativo assunzioni a tempo determinato, convenzioni con altri enti, comandi, calibrando il relativo carico finanziario anche in relazione alla durata dell’aspettativa concessa e nel rispetto dei limiti, oltre che di spesa, di durata e quantitativi nonché dello stesso limite previsto dall’art. 1, comma 557quater della legge finanziaria 2007.