La riassorbibilità nella retribuzione di posizione dell’assegno ad personam, già riconosciuto al dipendente ministeriale trasferito presso un ente locale a seguito di un processo di mobilità, non sembra praticabile in quanto essa non trova alcun fondamento nella vigente disciplina contrattuale.
Occorre, poi, considerare anche che:
a) la retribuzione di posizione collegata alla posizione organizzativa è comunque una voce retributiva di carattere variabile ed eventuale (è riconosciuta in un importo suscettibile anche di variazioni nel tempo da parte dell’ente ed è erogata solo per la durata dell’incarico conferito);
b) le vigenti regole in materia di finanziamento della retribuzione di posizione, sia negli enti con dirigenza che in quelli privi di dirigenza, non prendono in alcun modo in considerazione anche gli assegni ad personam in godimento del personale cui viene conferito l’incarico;
c) ove le parti negoziali hanno inteso utilizzare per tale finalità anche specifici trattamenti economici già in godimento del personale lo hanno fatto in modo espresso, come, ad esempio, nel caso dell’indennità di L.1.500.000 (art.17, comma 3, del CCNL dell’1.4.1999).