In relazione ad un dipendente trasferito per mobilità volontaria da un ministero ad un ente del Comparto Autonomie Locali, essendo allo stesso stato affidato un incarico di posizione organizzativa dal nuovo datore di lavoro, è ipotizzabile la riassorbibilità nella relativa retribuzione di posizione dell’assegno ad personam, già allo stesso riconosciuta al momento del trasferimento in considerazione della superiore retribuzione, comprensiva dell’indennità di amministrazione, di cui godeva presso il ministero?

La riassorbibilità nella retribuzione di posizione dell’assegno ad personam, già riconosciuto al dipendente ministeriale trasferito presso un ente locale a seguito di un processo di mobilità, non sembra praticabile in quanto essa non trova alcun fondamento nella vigente disciplina contrattuale.

Occorre, poi, considerare anche che:

a) la retribuzione di posizione collegata alla posizione organizzativa è comunque una voce retributiva di carattere variabile ed eventuale (è riconosciuta in un importo suscettibile anche di variazioni nel tempo da parte dell’ente ed è erogata solo per la durata dell’incarico conferito);

b) le vigenti regole in materia di finanziamento della retribuzione di posizione, sia negli enti con dirigenza che in quelli privi di dirigenza, non prendono in alcun modo in considerazione anche gli assegni ad personam in godimento del personale cui viene conferito l’incarico;

c) ove le parti negoziali hanno inteso utilizzare per tale finalità anche specifici trattamenti economici già in godimento del personale lo hanno fatto in modo espresso, come, ad esempio, nel caso dell’indennità di L.1.500.000 (art.17, comma 3, del CCNL dell’1.4.1999).

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