In caso di utilizzo del congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5, del D. Lgs. 151/2001 come deve essere operato il calcolo per la decurtazione delle festività soppresse. Cumulativamente con le ferie e separatamente?

Con riferimento al quesito in oggetto, atteso che, come indicato al comma 6 dello stesso art. 28 del CCNL 21.05.2018, a tutti i dipendenti sono attribuite, altresì, quattro giornate di riposo da fruire nell’anno solare – ai sensi e alle condizioni previste dalla L. 937/77 -, si ritiene che l’istituto delle “festività soppresse”, sia un istituto che, anche se per molti aspetti assimilato a quelle delle ferie, sia comunque distinto e diverso e che pertanto, il computo delle giornate da decurtare, per effetto della fruizione del congedo ex art. 42 del D.Lgs 151/01, debba essere effettuato separatamente per tipologia.

In caso di mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi, le somme non erogate a titolo di retribuzione di risultato e/o premio correlato alla performance divengano economie di bilancio dell’Azienda o Ente?

L’Azienda o l’Ente ha la facoltà, in sede di contrattazione integrativa, di prevedere criteri di distribuzione delle somme non erogate a seguito di valutazione negativa o non pienamente positiva, in favore di altri dipendenti che abbiano conseguito, nello stesso anno, un valutazione positiva?

Nell’art. 81 comma 7  CCNL 2016-2018 del personale del comparto sanità  si dispone che “Alle risorse rese disponibili ai sensi del comma 6 sono altresì sommate eventuali risorse residue, relative a precedenti annualità, del presente Fondo, nonché del “Fondo condizioni di lavoro e incarichi”, stanziate a bilancio e certificate dagli organi di controllo, qualora non sia stato possibile utilizzarle integralmente.

Nell’art.95 comma 8 del CCNl 2016-2018 dell’Area Sanità si prevede che “Alle risorse rese disponibili ai sensi del comma 7 sono altresì sommate eventuali risorse residue del presente Fondo, nonché dei fondi di cui agli artt. 94 e 96, stanziate a bilancio e certificate dagli organi di controllo, qualora non sia stato possibile utilizzarle integralmente, le quali sono vincolate a retribuzione di risultato…”

In applicazione di entrambe le clausole contrattuali, il mancato utilizzo integrale delle somme stanziate per la premialità e per la retribuizione di risultato, genera dei residui di  natura variabile che vanno ad incrementare rispettivamente il fondo premialità e fasce e il fondo per la retribuizione di risultato. Con riferimento in particolare al CCNL 2016-2018 del personale del comparto, come già precisato in alcuni orientamenti applicativi pubblicati sul sito internet dell’Aran, si tratta di risorse incrementali, una tantum, e la relativa assegnazione è temporanea ovverosia in ragione d’anno.

Trattandosi di residui di somme stanziate, certificate e non utilizzate, quindi accertati a consuntivo, essi andranno ad incrementare il fondo dell’anno successivo e verranno ridestinati secondo i criteri previsti in contrattazione integrativa.

Inoltre, resta ferma comunque la possibilità di non generare residui, nel fondo premialità e fasce, concordando, in sede di contrattazione integrativa ai sensi dell’art. 8, comma 5, lett. a) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), che eventuali somme che a consuntivo risultassero non spese siano destinate ad incrementare le risorse già destinate ai premi correlati alla performance del medesimo anno.