Il trattamento economico tabellare iniziale e di sviluppo economico, l'indennità integrativa speciale nel pubblico impiego

Il trattamento economico tabellare, corrispondente alla cosiddetta paga base, coincide con il minimo tabellare previsto dai contratti collettivi di lavoro per ciascuna categoria di inquadramento. Il contratto per il biennio economico 2008-2009 prevede una retribuzione che, al 1° gennaio 2009, varia dai 16.314,57 euro di un dipendente inquadrato nella categoria A1 ai 28.342,72 euro di un dipendente di categoria D6.

Questi importi sono comprensivi dell‘Indennità integrativa speciale cosiddetta IIS. L’IIS era stata istituita con la legge 27 maggio 1959, n. 324 con l’obiettivo di compensare l’incremento del costo della vita ed era, originariamente, di pari importo a prescindere dalla qualifica. Con il d.P.R. 1° febbraio 086, n. 13 venne introdotta una modalità di calcolo che aggiornava semestralmente quest’importo e lo parametrava alla qualifica di appartenenza. Nel 1990 si è previsto che l’importo dell’IIS fosse aggiornato fino al 31 dicembre 1991. Detta voce stipendiale ha perso la sua autonomia a decorrere dal 1° gennaio 2003 in quanto inglobata nello stipendio tabellare.

Si fa presente che il conglobamento nello stipendio tabellare dell’IIS, non modifica per espressa previsione le modalità per determinare la base di calcolo del trattamento pensionistico. Questo avviene esclusivamente per il personale e amministrazioni statali transitato nel comparto Regioni ed Autonomie locali che abbiano mantenuto, per effetto di un eventuale diritto di opzione, il precedente regime pensionistico; in questa ipotesi, nella base imponibile, sull’importo dello stipendio corrispondente all’indennità integrativa speciale conglobata, a decorrere dal 1° gennaio 2003, non deve applicarsi la maggiorazione del 18% di cui all’art. 15 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

I più elevati importi di indennità integrativa speciale in godimento alla data di sottoscrizione del contratto in esame da parte del personale delle categorie B e D, rispetto all’importo conglobato nello stipendio, sono conservati come assegno ad personam non riassorbibile e utile ai fini del trattamento di pensione. Gli stessi importi sono ricompresi nella nozione del trattamento economico di cui all’art. 52, comma 2, lett. b), del CCNL del 14 settembre 2000 (6).

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