Il Sistema di Interscambio

Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate è stata individuata, con Decreto Attuativo del Ministero dell’ Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008, quale “Gestore del Sistema di Interscambio”.
L’Agenzia delle Entrate, che si avvale della Sogei per la conduzione tecnica e lo svolgimento dei servizi strumentali, si occupa:

  • di coordinare il Sistema di Interscambio con il sistema informatico della fiscalità;
  • del controllo della gestione tecnica del Sistema di Interscambio;
  • della gestione dei dati che transitano nel Sistema di Interscambio e dell’elaborazione dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica;
  • di vigilare sulla privacy dei dati e delle informazioni che transitano attraverso il Sistema di Interscambio;
  • di predisporre le relazioni semestrali al Ministero dell’Economia e delle Finanze sull’andamento e sull’evoluzione del Sistema di Interscambio.

Sogei spa

Sogei spa è stata individuata, dal Decreto Attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008, per garantire la conduzione tecnica del Sistema di Interscambio, gestito dall’Agenzia delle Entrate.
In questo contesto, Sogei si occupa:

  • dello sviluppo, della conduzione e della manutenzione tecnica ed operativa del Sistema di Interscambio;
  • di dare supporto ed assistenza alle pubbliche amministrazioni;
  • dello studio, delle ricerche e delle elaborazioni statistiche relative ai dati che transitano nel Sistema di Interscambio;
  • delle azioni necessarie ad adottare l’infrastruttura tecnologica utile a ricevere e gestire le fatture elettroniche.

Il Ministero dell’ Economia e delle Finanze fornisce servizi e strumenti informatici per la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture nel formato previsto dal Sistema di Interscambio (art. 4, c. 1, DM 55/2013): Tali servizi sono disponibili gratuitamente per le PMI abilitate al MEPA sul sito www.acquistinretepa.it. Assistenza ed informazioni al numero verde 800 906 227

Sul sito AgID (http://www.agid.gov.it/amministrazione-digitale/fatturazione-elettronica) sono inoltre fornite indicazioni “per il supporto per lo sviluppo di strumenti informatici “open source” per la fatturazione eletronica” (art. 4, c. 2, DM 55/2013). In particolare è liberamente scaricabile il “Modulo di Fatturazione attiva” reso disponibile dalla Regione Lazio.

logo dello sdi

La Finanziaria 2008 ha stabilito che la trasmissione delle fatture elettroniche destinate all’amministrazione dello stato debba avvenire attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).

Il Decreto Ministeriale del 7 marzo 2008 ha individuato l’Agenzia delle Entrate quale gestore del Sistema di Interscambio e la Sogei quale apposita struttura dedicata ai servizi strumentali ed alla conduzione tecnica.

Il Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, numero 55, stabilisce le regole in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica e definisce le modalità di funzionamento del Sistema di Interscambio.

Cos’è il Sistema di Interscambio (SdI)

Il Sistema di Interscambio, gestito dall’Agenzia delle Entrate, è un sistema informatico in grado di:

  • ricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche della FatturaPA,
  • effettuare controlli sui file ricevuti,
  • inoltrare le fatture alle Amministrazioni destinatarie.

Il Sistema di Interscambio non ha alcun ruolo amministrativo e non assolve compiti relativi all’archiviazione e conservazione delle fatture.

Di seguito una rappresentazione del flusso di fatturazione elettronica attraverso il Sistema di Interscambio:

Processo di fatturazione elettronica

Controlli ed errori

Il Sistema di Interscambio effettua su ogni file FatturaPA o file archivio dei controlli formali necessari per garantire il corretto inoltro al destinatario.

Per anticipare sul proprio file i controlli effettuati dal Sistema è consigliabile sottoporre il file FatturaPA a un verifica preventiva tramite l’applicazione Controlla la FatturaPA.

Ogni errore riscontrato in seguito ai controlli è identificato da un codice e da una descrizione. Il codice dell’errore viene fornito nella notifica di scarto inviata al trasmittente per ogni file inviato.

LEGGE 24 dicembre 2007, n. 244Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (GU n.300 del 28-12-2007 – Suppl. Ordinario n. 285 )note:Entrata in vigore della legge: 1/1/2008, ad eccezione dell’art. 2, comma 13 e dell’art. 3, comma 36 che entrano in vigore il 28/12/2007.

LA MOBILITÀ NEL PUBBLICO IMPIEGO

Quando si parla di “mobilità lavorativa” il riferimento è generalmente utilizzato per indicare quelle vicende del rapporto di impiego che determinano il passaggio del lavoratore da una pubblica amministrazione ad un’altra.

La mobilità può essere vista come uno strumento di gestione del personale, utilizzato dalle amministrazioni soprattutto quando non hanno i fondi per l’assunzione di nuovo personale.

La normativa che disciplina la mobilità pubblica è il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e sue successive modifiche, il cui art. 30, comma 1, stabilisce che le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento.

  1. volontaria, ovvero su istanza del lavoratore stesso;
  2. obbligatoria, cioè imposta per soprannumero o eccedenza di personale.

Con la mobilità volontaria un dipendente pubblico può decidere di sua spontanea volontà di essere trasferito presso un’altra amministrazione pubblica, presentando regolare richiesta di mobilità oppure partecipando ad un eventuale concorso pubblico indetto dall’amministrazione che gli interessa.

Il “trasferimento” viene disposto dall’amministrazione che riceve il lavoratore, previa nulla-osta dell’amministrazione di provenienza.

La mobilità volontaria può avvenire tra amministrazioni dello stesso comparto o tra amministrazioni di comparti diversi (intercompartimentale) ed il lavoratore mantiene la stessa qualifica ma non necessariamente lo stesso ruolo professionale.

L’istituto della mobilità, pertanto, da una parte implica la possibilità per il lavoratore di cambiare la propria attività lavorativa mantenendo invariata la posizione giuridica che gli è propria, dall’altra consente alle amministrazioni interessate di risolvere celermente problemi legati al reclutamento di personale senza ricorrere al concorso pubblico.

Nell’ambito del quadro sopra delineato, si inserisce ora la mobilità del personale delle Province, a seguito delle procedure relative al processo di riordino riguardante le medesime Province.

Si fa rilevare che l’art. 4 del decreto legge n. 90/2014 ha sostituito il precedente art. 30 del D.lgs. n. 165/2001, ed in particolare il comma 2, innovando la disciplina che consente il trasferimento del dipendente in altra amministrazione, la cui sede è posta ad una distanza non superiore a 50 chilometri, mentre l’art. 1, comma 423, della medesima legge n. 190/2014 stabiliva come le procedure di mobilità del personale degli enti di area vasta dovessero realizzarsi in base ai criteri di cui al detto art. 30, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001.

Da ultimo, in data 14 settembre 2015 il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha adottato apposito Decreto che fissa i criteri per l’attuazione delle procedure di mobilità riservate al personale a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarati in soprannumero.


Lascia un commento

error: I contenuti di questo sito sono protetti da copywrite !!