A differenza dei lavoratori privati, tutti i dipendenti pubblici, una volta raggiunta l’età pensionabile non ricevono subito la c.d. liquidazione ovvero TFR, spesso sono costretti a aspettare l’erogazione da parte dell’Inps anche tre anni.
Se si va in pensione a 65/67 anni di età ci sarà il tempo per godersi la pensione se nel pubblico impiego si deve attendere 2 anni per ricevere il TFR?
TFR Trattamento di Fine Rapporto
A confermare l’inequità economica e sociale dei nella percezione del TFR vi è la sentenza n. 130 della Corte Costituzionale che dichiara anticostituzionale il differimento e la rateizzazione del Tfr e del Tfs dei dipendenti pubblici in quanto contrasta con il principio della giusta retribuzione, contenuto nell’art. 36 della Costituzione, che sancisce che: “il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del suo lavoro, e in ogni caso sufficiente ad assicurare a se ed alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa”.
In questi anni i tempi di liquidazione del Tfs e Tfr per i dipendenti pubblici, hanno raggiunto posticipi fino a 7 anni – a seconda del motivo della cessazione dell’attività lavorativa.
In pratica, basta ritardi: la liquidazione agli statali deve essere pagata subito, in tempo brevi e certi, con la cessazione del loro servizio nella PA.
Nonostante anche la sentenza n. 159 del 2019 della Corte Costituzionale, che aveva disposto che non venisse applicata alcuna differenza tra il Tfr e il Tfs, contemplando un differimento solo per le pensioni anticipate, il Parlamento e i precedenti governi non si sono occupati della questione.
Cos’è la liquidazione del pubblico impiegato?
Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) per dipendenti pubblici è una somma di denaro corrisposta al lavoratore nel momento in cui termina il rapporto di lavoro.
L’importo è determinato dall’accantonamento, per ogni anno di servizio o frazione di anno, di una quota pari al 6,91% della retribuzione annua e dalle relative rivalutazioni.
In caso di frazione di anno, la quota è ridotta in maniera proporzionale e si calcola come mese intero la frazione di mese uguale o superiore a 15 giorni.
Dal 1° maggio 2014 la retribuzione annua lorda considerata come base del calcolo non può eccedere la soglia di 240mila euro.
A chi è rivolto
Hanno diritto al TFR i dipendenti pubblici assunti con:
- contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000, eccetto le categorie cosiddette “non contrattualizzate”;
- contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30 maggio 2000 e della durata minima di 15 giorni continuativi nel mese;
- contratto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 e che aderisce a un fondo di previdenza complementare (il passaggio al TFR è automatico).
Se il rapporto di lavoro a tempo determinato decorre da una data precedente al 2 giugno 1999 fino al 30 maggio 2000 (data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999), si attua in ogni caso l’iscrizione a un Trattamento di Fine Servizio (TFS), che comprende l’indennità di buonuscita e il premio di servizio, poiché pari o superiore all’anno continuativo.
Il valore del trattamento di fine servizio maturato fino a quel momento costituisce il montante a cui si aggiungono le quote di TFR maturate nel periodo compreso tra il 31 maggio 2000 e il termine del rapporto di lavoro.
Come funziona la liquidazione della pensione del pubblico dipendente?
Ai dipendenti che hanno terminano il servizio e hanno maturato i requisiti pensionistici a partire dal 1° gennaio 2014, il pagamento del TFR è corrisposto come segue (articolo 1, comma 484, legge 27 dicembre 2013, n. 147):
- in unica soluzione, se l’ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000 euro;
- in due rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 euro e inferiore a 100.000 euro (la prima rata è pari a 50.000 euro e la seconda è pari all’importo residuo);
- in tre rate annuali, se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 100.000 euro. In questo caso la prima e la seconda rata sono pari a 50.000 euro e la terza è pari all’importo residuo. La seconda e la terza somma saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima.