Il periodo di comporto non è altro che il periodo di assenza per malattia durante il quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.
La durata, ai sensi dell’art.17 del CCNL del 29.11.2007, è di 18 mesi, nella quale si sommano tutte le assenze intervenute nei tre anni precedenti all’episodio morboso in corso. Tale periodo viene retribuito, seppure con delle decurtazioni stipendiali che si
applicano dopo i primi 9 mesi di assenza.
Una volta superato questo primo periodo, al dipendente che ne faccia richiesta, può essere concesso, nei casi particolarmente gravi, un ulteriore arco temporale di 18 mesi
che, invece, non viene retribuito.
Com’è il Trattamento economico durante il periodo di comporto?
Ai sensi del comma 1 dell’art. 17 cit. CCNL il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo di 18 mesi con il trattamento economico
previsto dal comma 8:
Retribuzione intera per i primi 9 mesi (ivi compresi la retribuzione professionale docenti ed il compenso individuale accessorio, con esclusione di ogni compenso
accessorio, comunque denominato).
Nell’ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 gg. lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente
compete anche ogni trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo;
90% della retribuzione per i successivi 3 mesi;
50% della retribuzione per i successivi 6 mesi.
Quali sono le assenze che rientrano nel computo del periodo di comporto?
Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all’ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente, ivi
comprese le assenze dovute a:
infermità dipendente da causa di servizio (in tali giornate al lavoratore spetta comunque l’intera retribuzione di cui all’art. 20, comma 2, cit. CCNL);
i day-hospital, day surgery o macroattività in regime ospedaliero e il ricovero ospedaliero;
visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici qualora l’assenza dell’intera giornata sia imputata a “malattia”.
Assenze escluse dal computo del periodo di comporto
Non vengono computate nel periodo di comporto le tipologie di assenza espressamente individuate dalle norme contrattuali o da specifiche disposizioni di legge, dovute a:
gravi patologie che richiedono terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti (art. 17, comma 9, cit. CCNL): vi rientrano i day-hospital, day surgery o macroattività in regime ospedaliero e il ricovero ospedaliero finalizzati a terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti e quelli necessari per la somministrazione della terapia per gravi patologie la cui certificazione sia rilasciata ex post da parte della ASL o della struttura convenzionata. Vi rientrano altresì i giorni di assenza dovuti alle conseguenti terapie certificate e per l’effettuazione delle periodiche visite specialistiche di controllo delle (certificate) gravi patologie (“accertamenti ambulatoriali”).
In tali giornate spetta inoltre l’intera retribuzione prevista dal comma 8, lett. a), cit. art. 17;
infortunio sul lavoro certificato dall’INAIL (art. 20, comma 1, cit. CCNL): non si computa ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto il periodo di malattia necessario affinché il dipendente giunga a completa guarigione clinica.
In tali giornate spetta inoltre l’intera retribuzione prevista dal comma 8, lett. a), cit. art. 17;
i 30 gg. di congedo per cure per invalidi (art. 7, comma 3, D.Lgs. n. 119/2011):
durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di comporto, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze
per malattia previsto dal cit. art. 17 commi 1 e 2
- malattia determinata da gravidanza (INAIL, circolari n. 48/1993 e n. 51/2001;
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, nota 25/I/0011428 del 19 agosto 2008): non sono computabili, agli effetti della durata prevista da leggi, da
regolamenti o da contratti collettivi per il trattamento normale di malattia, i periodi di assistenza sanitaria per malattia determinata da gravidanza anche in caso di
interruzione di gravidanza entro il 180° giorno dall’inizio della gestazione.