Il limite al lavoro flessibile nel pubblico impiego

Con la deliberazione n. 1/2017 la Corte dei conti si è espressa in merito all’individuazione del limite di spesa ai fini dell’applicazione dell’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 e s.m.i. e cioè nel caso in cui l’Ente locale non abbia fatto ricorso a tali tipologie contrattuali nel triennio 2007/2019.

La disciplina vincolistica in materia di spesa per il ricorso a rapporti di lavoro flessibile

Per gli Enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, il limite di spesa per il ricorso a forme flessibili di lavoro è pari al 100% della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2009;

Per le amministrazioni che nell’anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, tale limite è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007/2009. Resta inteso che, in caso di mancato rispetto dell’obbligo di riduzione delle spese di personale:

  • Enti che erano soggetti al patto di stabilità nel 2015 non è possibile assumere personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale, compreso quello flessibile;
  • per gli Enti che non sono soggetti al patto di stabilità nel 2015, il limite ritorna ad essere quello del 50% della spesa sostenuta per tali finalità nel 2009 (ovvero della spesa media del triennio 2007/2009, qualora la spesa sostenuta nel 2009 fosse pari a “zero”).

Il limite di spesa pari al 50% della spesa sostenuta nel 2009 (ovvero della media del triennio 2007/2009) con la possibilità di superare tale valore per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all’art. 70, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003, fermo restando che il totale della spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009 (ovvero rispetto alla media del triennio 2007/2009). Il mancato rispetto dei predetti limiti costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale (art. 9, comma 28, penultimo periodo, d.l. n. 78/2010).

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