IL LAVORO FLESSIBILE NEGLI ENTI LOCALI

Personale in convenzione e personale in comando presso le pubbliche amministrazioni

La disciplina normativa sul pubblico impiego prevede che le amministrazioni possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti, fermo restando che la forma comune di lavoro rimane quella del contratto subordinato a tempo indeterminato.

Al fine di stabilire se la spesa relativa al personale “in convenzione”, anche nell’ambito delle gestioni associate dei servizi (art. 14, CCNL 22 gennaio 2004, art. 30, d.lgs. n. 267/2000, art. 14, d.l. n. 78/2010), sia o meno soggetta ai limiti imposti dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, occorra fare riferimento alla tipologia del rapporto contrattuale con il predetto personale.

I rapporti flessibili o a termine sono soggetti al limite; i rapporti di lavoro a tempo indeterminato non lo sono. In riferimento alle convenzioni di cui all’art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, la Corte dei conti, sezione Autonomie nella succitata deliberazione n. 23/2016 ha asserito che il limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 non trova applicazione nei casi in cui l’utilizzo di personale a tempo pieno di altro Ente locale avvenga entro i limiti dell’ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall’art. 1, commi 557 e 562, della legge n. 296/2006; la minore spesa dell’ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni.

In concreto, occorre verificare che nell’Ente di appartenenza del dipendente i conseguenti risparmi di spesa non alimentino spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni, a tal fine il medesimo Ente dovrà computare figurativamente nei limiti di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 l’importo delle economie realizzate. Lo stesso ragionamento porta a ritenere che anche l’utilizzo di personale a tempo parziale ex art. 14 CCNL 22/01/2004 per gli Enti con popolazione superiore ai 5.000 abitanti non rientri nel tetto di spesa della flessibilità.

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