Il contratto di formazione lavoro nel pubblico impiego

Il progetto del CFL nella pubblica amministrazione

Prima di procedere ad assumere personale attraverso la formula del CFL le pubbliche amministrazioni devono predisporre un progetto base del contratto di formazione e lavoro che dovrà costituire l’elemento tipizzante e propedeutico alla formalizzazione del relativo rapporto di impiego pubblico. Il contratto di formazione e lavoro (CFL) è inserito tra i contratti di lavoro flessibile utilizzabili dalle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 36, comma 2 del d.l. n. 165/2001. È un contratto a causa mista il cui valore economico-sociale è rappresentato dal programma di istruzione e dallo scambio tra prestazione lavorativa e retribuzione.

Il progetto formativo non è un atto a rilevanza interna in quanto deve essere presentato alla Commissione regionale per l’impiego, come previsto dall’art. 3, comma 3 del d.l. n. 726/1984 così come convertito dalla legge n. 863/1984, che dovrà provvedere alla sua approvazione, condizione essenziale per la stipula del contratto di formazione e lavoro. Infatti in sua assenza il contratto di lavoro CFL sarà viziato da illiceità per violazione di norme imperative.

Il momento della formazione costituisce il vero momento di qualificazione specializzante il contratto, al punto che la mancata formazione del dipendente assunto determina l’insorgenza di un elemento di illegittimità e illiceità del rapporto lavorativo.

Durata del contratto formazione lavoro

Per ciò che riguarda la durata del CFL è variabile da uno a due anni: alla scadenza può essere trasformato in contratto a tempo indeterminato. Può essere stipulato, in generale, con giovani dai 16 e i 32 anni secondo due modalità:

1) contratto di formazione e lavoro per l’acquisizione di professionalità intermedie o elevate. In questo caso il rapporto di lavoro può avere una durata massima di 24 mesi e deve prevedere un percorso di istruzione formativa pari a 80 ore per acquisire una professionalità media, e 130 ore per acquisire una professionalità elevata;

2) contratto di formazione e lavoro per favorire l’inserimento professionale attraverso un’esperienza lavorativa che consenta di adeguare le capacità professionali al contesto produttivo e organizzativo. Questa seconda tipologia può avere una durata massima di 12 mesi e deve prevedere un’attività formativa di 20 ore. Sul limite massimo dell’età previsto per la stipula dei contratti di formazione e lavoro, ossia i 32 anni, si è pronunciato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4924 dell’8 ottobre 2013, censuri l’operato di una Pubblica Amministrazione che, con il bando, aveva richiesto che il requisito dell’età di 32 anni fosse sia requisito di partecipazione alla selezione che condizione (perdurante) per la successiva stipula del contratto di lavoro.

fine cfl

Il Consiglio di Stato evidenzia che una corretta applicazione al pubblico impiego dell’istituto in questione (CFL) fa ritenere che il requisito anagrafico (come tutti gli altri) va riscontrato esclusivamente alla data di scadenza per la presentazione della domanda

Per gli Enti locali il contratto di formazione e lavoro può essere stipulato in due casi, c.d. tipologia a e b:

a) per l’acquisizione di professionalità elevate (quelle riconducibili alla categoria D);

b) per agevolare l’inserimento professionale mediante un’esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto organizzativo e di servizio.

La tipologia b), visto il divieto di stipulare contratti di formazione e lavoro per l’acquisizione di professionalità ricomprese nella categoria A, viene utilizzata per acquisire professionalità riconducibili alle categorie B o C.

La formazione obbligatoria da parte dell’ente che stipula un contratto di formazione e lavoro esclude qualsiasi prestazione lavorativa ed è pari a 130 ore per i lavoratori assunti con contratti di tipologia a mentre non può essere inferiore alle 20 ore per quelli assunti con contratti di tipologia b e dovrà essere destinata alla formazione di base relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, all’organizzazione del lavoro nonché alla prevenzione ambientale e antinfortunistica.

La commissione regionale per l impiego può effettuare controlli sull attuazione dei progetti di formazione e lavoro. In caso di inosservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi del contratto di formazione e lavoro, il contratto stesso si considera a tempo indeterminato fin dalla data dell instaurazione del relativo rapporto.

Per l’area della vigilanza le ore minime di formazione dovranno riguardare le materie attinenti alla specifica professionalità.

Fine del rapporto di lavoro con la PA: CFL che fare?

Per il contratto di formazione e lavoro è prevista la soluzione automatica alla scadenza prefissata nonché l’impossibilità di proroga. Al termine del rapporto di lavoro con CFL l’amministrazione deve produrre la certificazione sui risultati formativi conseguiti dal lavoratore, copia dell’attestato rilasciato al lavoratore. A fronte di una certificazione positiva l’ente potrà trasformare il contratto di formazione e lavoro in contratto a tempo indeterminato dopo aver disciplinato, previa concertazione, i criteri per l’accertamento selettivo dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alle posizioni da ricoprire.

La disciplina di dettaglio nel contratto degli Enti locali è definita dall’art. 3, comma 1 del CCNL 14 settembre 2000 e prevede due pre requisiti per la stipula di contratti di formazione e lavoro:

1) che la copertura dei posti sia prevista nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale;

2) che gli Enti che intendano stipulare tali contratti non abbiano proceduto a dichiarazioni di eccedenza o a collocamento in disponibilità di proprio personale nei dodici mesi precedenti la richiesta, salvo che l’assunzione avvenga per l’acquisizione di professionalità diverse da quelle dichiarate in eccedenza. Quanto alla modalità di selezione, il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, Dipartimento della Funzione pubblica, Direttiva sul raccordo tra le finalità dell’art. 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in tema di assunzioni di personale in Pubbliche Amministrazioni, e finalità della normativa sui contratti di formazione e lavoro, 8 maggio 2002 le modalità di selezione pubblica devono avvenire nel rispetto della normativa in tema di reclutamento nella PA.

Alla luce delle considerazioni fin dora svolte rifletto sulle ultime riforme volute dal Ministro Bongiorno: biometria e Università della pubblica amministrazione. Tralasciano gli sforzi profusi per i furbetti del cartellino pari all’uno per cento dei dipendenti pubblici di Italia, si ritiene che l’università del futuro sul pubblico impiego può essere già attivata incentivando l’utilizzo dei contratti di formazione lavoro.

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