Il contratto a tempo parziale nel pubblico impiego

L’ art. 4 del d.lgs. n. 81/2015 stabilisce che nel rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, l’assunzione può avvenire a tempo pieno o a tempo parziale. Le norme dello stesso decreto, dal 5 al 12, riportano l’ulteriore disciplina rimandando quella di dettaglio ai contratti collettivi.

Questa tipologia contrattuale consente al lavoratore di conciliare le esigenze personali e familiari con quelle professionali e lavorative. Il contratto a tempo parziale può essere di tipo orizzontale (la prestazione lavorativa viene svolta tutti i giorni a un orario ridotto rispetto al tempo pieno), verticale (si lavora a tempo pieno solo in alcuni giorni o periodi dell’anno, del mese o della settimana), misto (costituito da elementi caratterizzanti il part time orizzontale e verticale).

L’art. 12 del d.lgs. n. 81/2015 stabilisce poi ove non diversamente disposto, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle contenute negli articoli 6, commi 2 e 6, e art. 10, e comunque fermo restando quanto previsto da disposizioni speciali in materia. Per gli Enti locali la disciplina di dettaglio è contenuta nell’art. 4 del CCNL 14 settembre 2000. In particolare si prevede al comma 1 che gli Enti possano costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante:
– assunzione nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;
– trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su richiesta dei dipendenti interessati.

Il comma 2 dello stesso art. 4 del contratto pone come vincolo per l’individuazione dei posti da destinare ai rapporti di lavoro a tempo parziale il 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna categoria, con esclusione delle posizioni di lavoro di particolare responsabilità preventivamente individuate. Per il pubblico impiego sono previste norme specifiche per il part time: la possibilità per i lavoratori con contratto part time con orario di lavoro non superiore al 50% rispetto a quello a tempo pieno di svolgere altre attività lavorative retribuite e attività professionali anche comportanti l’iscrizione ad albi; il part time, inoltre, può essere costituito per tutti i profili professionali appartenenti alle varie qualifiche o livelli, ad eccezione del personale militare, forze di polizia e corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Al lavoratore part time va applicato lo stesso trattamento economico e normativo spettante ai lavoratori a tempo pieno comparabili. I CCNL possono prevedere clausole scritte per la variazione dell’orario di lavoro stabilito ma è sempre necessario il consenso (scritto) espresso del lavoratore. L’utilizzo di tali clausole da parte dell’amministrazione fa sorgere in capo al lavoratore il diritto a compensazioni lavorative previste dal contratto di comparto.

La conversione del contratto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno è ammessa ma l’accettazione del lavoratore va fatta in forma scritta. L’art. 8 del d.lgs. n. 8 1/2015 stabilisce che il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

Si sottolinea come il comma 3 dello stesso articolo preveda per i lavoratori, sia del settore pubblico che di quello privato, affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale.

A fronte della richiesta del lavoratore è consentito il rientro a tempo pieno.
Il comma 4, invece, riconosce la priorità nella trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale ai lavoratori o alle lavoratrici che si trovino in una delle due seguenti situazioni:
a) assistano il coniuge, i figli o i genitori affetti da patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative;
b) assistano una persona convivente alla quale sia stata riconosciuta la totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravita ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992;
c) figlio convivente portatore di handicap oppure di età inferiore a tredici anni.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale è stato più volte modificato nel corso degli ultimi anni. Inizialmente, l’art. 6, d.lgs. n. 61/2000, non prevedeva la reversibilità del pure tiitie su richiesta del lavoratore interessato, pur in presenza di clausole espresse nella contrattazione collettiva nazionale.

Nel lavoro pubblico una differenza rispetto al lavoro privato era il riconoscimento del diritto, esercitabile da parte del lavoratore in maniera libera e in relazione alle necessità professionali o di cura, alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Nel 2008, poi, l’art. 73, d.legge n. 112/2008 stabilisce che la trasformazione (prima automatica) del rapporto di lavoro da tempo pieno in part time può essere concessa dall’amministrazione. Questo significa che la domanda fatta dal dipendente è soggetta all’ accettazione dell’amministrazione di appartenenza.

Il tutto con un’ulteriore conseguenza: la cancellazione di quel diritto soggettivo in capo al dipendente di vedersi trasformata automaticamente, dietro richiesta, la propria situazione contrattuale e il potere in capo all’amministrazione di valutare in maniera discrezionale l’accettazione o il rifiuto alla trasformazione dell’orario di lavoro.

In tal modo il dipendente perde quel diritto soggettivo che prima poteva essere al massimo posticipato per 6 mesi nel caso in cui la trasformazione comportasse ripercussioni negative gravi sull’organizzazione degli uffici poiché l’amministrazione può negare la richiesta senza dover dimostrare il grave pregiudizio. L’ amministrazione, inoltre, ha l’obbligo di motivare la propria decisione e il lavoratore può sindacarla. L’art. 16 della legge n. 183/2010 (c.d. Collegato lavoro) ha consentito alla Pubblica Amministrazione la possibilità di effettuare un riesame dei part tinte concessi al fine di valutarne la compatibilità con le proprie esigenze organizzative. Il Dipartimento della Funzione pubblica poi con la circolare n. 9/2011 ha fornito indicazioni operative per operare tale ricognizione.

In merito all’orario di lavoro del personale degli Enti locali con rapporto di lavoro a tempo parziale, l’art. 5 del CCNL 14 settembre 2000 dispone che la durata della prestazione lavorati\ a non possa essere inferiore al 30% di Quella a tempo pieno e che vi sono tre tipologie di part time:
orizzontale: con orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo pieno e con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o 6 giorni);
verticale: con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell’anno e con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell’anno;
– misto: con combinazione delle altre due modalità (orizzontale e verticale).

Infine, si rileva la possibilità, prevista prima dalla 1. n. 662/1996 e poi disciplinata dall’art. 4, comma 7 del CCNL 14 settembre 2000 degli Enti locali, per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, nel rispetto delle norme sulle incompatibilità di svolgere un’altra attività
lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l’iscrizione ad albi professionali. È il caso di registrare un fenomeno frequente negli Enti locali, ossia per periodi brevi (1 o 2 anni) viste sopra richiamate ma, soprattutto, vista la possibilità fornita dal contratto in termini di prestazione percentuale dove, individuando una soglia minima non inferiore al trenta per cento consente di poter prevedere trasformazioni a part time dal 30% al 90%. La trasformazione da part time a tempo pieno non costituisce nuova assunzione.

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