Il comando dei dipendenti pubblici è finalizzato al perseguimento dell’interesse dell’Amministrazione presso cui il dipendente comandato va a prestare servizio e che quindi rientra nei poteri di quest’ultima di attivarsi ai fini della cessazione degli effetti di detto provvedimento.
Il dipendente comandato presso altra amministrazione non acquisisce un nuovo rapporto di impiego nè modifica quello originario restando sottoposto alla pregressa regolamentazione giuridica dell’ente di provenienza con l’unica variante della prestazione di fatto del servizio a favore di una amministrazione diversa, sostituendosi, quest’ultima, solo nell’esercizio dei poteri di supremazia gerarchica.
Pertanto unico soggetto legittimato ad intervenire nel rapporto di impiego, per esempio in caso di revoca del comando, è l’ente rispetto al quale permane il rapporto di dipendenza organica, mentre l’ente che ha giovato dell’attività del personale comandato non potrà che attivarsi per far meno gli effetti del provvedimento originario.
Il distacco non comporta l’istituzione di un rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione presso il quale il lavoratore è distaccato, nè varia lo stato giuridico del dipendente.
E’ illegittima la revoca di un distacco disposta non per il sopravvenire di ragioni organizzative, ma per valutazioni attinenti alla legittimità dell’operato del dipendente che possono al più sfociare nell’irrogazione di una sanzione disciplinare.