E’ sempre il decreto legislativo n. 81/2008 a considerare la dimensione sociale del lavoro dei dipendenti pubblici, ma che alcune amministrazioni dimenticano. In base al benessere sociale il dipendente pubblico ha diritto ad una tutela individuale dei suoi profili relazionali sul lavoro. Ragazzi questo è un aspetto da prendere in considerazione perché non ha precedenti.
L’aspetto più originale della normativa sta nel fatto il dipendente pubblico non ha il diritto di essere protetto rispetto ad episodi di vessazioni da parte di superiori, di colleghi o di collaboratori ma anche di vedere promossa un’elevata qualità di vita sociale sul lavoro. La ricchezza della dimensione assume un’importanza doppia così. Il datore di lavoro, la P.A. ha oggi il dovere giuridico di garantire che la struttura lavorativa sia dimensionata in modo che l’impiegato pubblico lavori serenamente.
La legge e primi interventi della giustizia in merito hanno stabilito che la garanzia del benessere fisico del lavoratore comporta di per sè la tutela della salute del dipendente stesso e a maggior ragione della sua disabilità: la tutela della salute nel nostro ordinamento è un diritto fondamentale e irrinunciabile costituzionalmente garantito. Le pubbliche amministrazioni, in particolare il segretario comunale, i direttore generali, i dirigenti hanno l’obbligo di garantire l’assenza di discriminazione diretta e indiretta nel trattamento e nelle condizioni di lavoro.