La nozione legislativa di salute lavorativa riguarda tre dimensioni della persona umana e, di conseguenza, il diritto, alla salute in ambito lavorativo presenta i tre seguenti sotto-ambiti.
Il diritto al benessere fisico
La dimensione fisica del “well-being” di chi lavora si riallaccia ad un ambito tradizionale del sistema prevenzionale italiano, che, alle sue origini, è teso a tutelare solamente i profili corporei del lavoratore. La novella normativa del d.lgs. n. 81/2008 ha, però, innalzato il livello di tutela anche relativamente alla stessa parte corpo-rea: dopo la formula di cui all’art. 2, comma 1, lett. o) la persona del/la lavoratore/trice è tutelata nel suo “star proprio bene” fisico e non più solo, come in passato, nell’essere preservata da problemi derivanti, ad esempio, da lesione o da morte. In tal senso, il datore ha, dal 2008, un ambito originale di “dover essere”: promuovere un’elevata qualità (anche) fisica sul lavoro.
Di conseguenza, il/la lavoratore/trice può ormai esigere, nella quotidianità del lavoro, un’elevata positiva condizione fisica sul lavoro (o altrimenti sostenere, in sede giudiziaria, violazioni al riguardo e rivendicare pretese anche risarcitorie), mentre il datore deve adoperarsi per soddisfare l’elevata condizione imposta dal legislatore, mettendo in atto tutte le azioni necessarie allo scopo. chiaro, d’altronde, che la nozione di salute come benessere fisico finisce, implicitamente, per rafforzare, rispetto al passato, tutti quei con-tributi disciplinari (per esempio, quelli che provengono dall’ergonomia) e tutte le azioni tecniche, organizzative e gestionali che possano promuovere un’elevata qualità fisica della vita lavorativa individuale.
In genere può aversi quando il datore di lavoro venga a conoscenza (perché messo al corrente dallo stesso lavoratore) di una grave difficoltà di origine privata, quale un serio problema di ordine familiare o personale, suscettibile di conseguenze a fini di sicurezza della vita lavorativa del dipendente o di suoi colleghi: in tal caso è da ritenere, sia pure eccezionalmente, che egli potrà e con ogni probabilità, dovrà valutare, con il massimo rispetto della riservatezza e della dignità della persona coinvolta, le implicazioni della situazione Personale del lavoratore rispetto alla tutela della salute dello stesso o degli altri dipendenti, Per esempio uriche in ordine alla mansione a cui adibirlo (in modo che non metta a rischio se stesso e gli altri).