I requisiti generali per l’accesso agli impieghi pubblici sono definiti dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica numero 487 del 1994. Le selezioni sono a pena di nullità pubbliche e sono precedute dall’affissione di apposito avviso all’albo pretorio dell’ente.
Innanzitutto è necessario avere la cittadinanza italiana,fatta eccezione o per i soggetti appartenenti all’Unione europea, in omaggio al principio di libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità, sancito dall’art. 48 del Trattato Cee. La legge limita l’equiparazione degli appartenenti all’Unione europea ai cittadini italiani con riferimento ai soli posti d lavoro che non implichino esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri ovvero non attengano alla tutela dell’interesse nazionale. Sempre la legge prevede i posti e le funzioni per i quali non può prescindersi dalla cittadinanza italiana, nonché i requisiti che i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono possedere per l’accesso ai posti della pubblica amministrazione.
In armonia con quanto previsto dal comma 2 dell’art. 51 della Cost. è consentito alle pubbliche amministrazioni equiparare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
Sono stati aboliti i limiti massimi di età per la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni, salva la possibilità per le singole amministrazioni di stabilire specifiche deroghe dettate dai rispettivi regolamenti e giustificate dalla particolare natura del servizio o da oggettive necessità dell’amministrazione.
L’amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso e l’accertamento sanitario è diretto a verificare l’insussistenza di difetti e imperfezioni che possano influire sullo svolgimento delle funzioni o mansioni inerenti alla posizione di lavoro da ricoprire. In relazione alle modifiche introdotte dal nuovo ordinamento professionale rispetto al nuovo sistema di classificazione del personale ed a seguito dell’autonomia normativa in materia riconosciuta agli enti lo- cali dal d.lgs. n. 80 del 1998, saranno i singoli regolamenti a stabilire i titoli di studio necessari per l’accesso alle singole categorie, tenendo conto del contenuto tipico di ogni singolo profilo professionale, come stabilito dal C.C.N.L.
Non possono accedere all’impiego coloro che sono esclusi dall’elettorato attivo, cioè coloro che a seguito di espliciti provvedimenti privativa, nei casi previsti dalla legge, sono cancellati dalle liste elettorali del Comune di residenza. Altra causa di esclusione dall’accesso ad un pubblico impiego è prevista per coloro che siano stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, cioè per coloro che a seguito di un procedimento disciplinare per gravissime violazioni dei doveri inerenti ad un precedente rapporto di pubblico impiego siano stati sanzionati con un provvedimento determinante l’estinzione del rapporto di lavoro prima denominato “destituzione” ed ora a seguito della maniacale privatizzazione, definito licenziamento.
Il requisito della buona condotta e delle qualità morali, abolito per la generalità dei pubblici impieghi dalla legge 29 ottobre 1984, n. 732, è richiesto esclusivamente per le assunzioni presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia. I cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva devono comprovare di essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo.
Ai sensi del comma 7 dell’art. 2 del d.P.R. 487 del 1994 i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione. La riforma Brunetta è intervenuta con l’art. 51 del d.lgs 150 del 2009 ad attuare l’obiettivo indicato nell’art. 2, comma 1, lett. h) della legge delega 15 del 2009 aggiungendo un periodo al comma 5-ter dell’art. 35 del d.lgs. 165 del 2001, che testualmente dispone: “Il principio della parità di condizioni per l’accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all’assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato”.
La disposizione in argomento sembra contraddittoria nella formulazione (affermando da un lato di rispettare il principio della parità di condizioni per l’accesso ai pubblici uffici e stabilendo dall’altro come la sua osservanza venga garantita tramite specifiche disposizioni del bando con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti ovvero mediante un requisito che limita evidentemente l’accesso ai pubblici uffici) e censurabile nel contenuto perché si pone in contrasto con gli articoli della Costituzione e del Trattato UE.
Il Trattato UE afferma poi il principio della libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità senza alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità.