La legge n. 147/2013 definisce che il presupposto della TARI è individuato nel possesso o nella detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti, urbani o assimilati.
Il presupposto viene confermato anche dalla definizione del soggetto passivo, individuato dal comma 642 dello stesso art. 1 della legge n. 147/2013: chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti, urbani o assimilati.
Di rilevante importanza è la locuzione utilizzata dal legislatore in ordine alla potenzialità di produzione dei rifiuti: locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.
Il presupposto sopra indicato è una conferma di quanto già disposto per la TARSU. Infatti, l’art. 62 del D.Lgs. n. 507/1993 disponeva che la tassa fosse dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti.
La Corte di cassazione, con la recente ordinanza n. 10156 depositata in cancelleria l’11 aprile 2019, ha fornito un’interessante decisione in ordine ad un albergo con licenza annuale che durante la stagione invernale non rimaneva aperto.
Nell’ordinanza 10156, la Cassazione ha dovuto esaminare il ricorso presentato da un Comune avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale che, riformando la sentenza della Commissione tributaria provinciale, aveva accolto il ricorso del contribuente, stabilendo che nel periodo di chiusura dell’albergo, comunicato nella dichiarazione TARI, fosse carente il presupposto impositivo del tributo, non essendo prodotti rifiuti da parte della struttura alberghiera.
La Corte di cassazione, con la citata ordinanza n. 10156/2019, ha invece assunto una decisione opposta a quanto sentenziato dalla Commissione tributaria regionale. Il giudice di legittimità ha innanzitutto precisato come, nel presupposto d’imposta indicato dal legislatore, il tributo sia dovuto non in ragione della produzione di rifiuti, bensì a seguito dell’accertamento della mera potenzialità di produrre rifiuti.
La Cassazione ha altresì ricordato come, avendo fissato il legislatore il presupposto impositivo TARI come indicato sopra, sono assoggettati al tributo tutti i locali, posseduti o detenuti, oggettivamente idonei all’uso, anche se di fatto non utilizzati (devono essere esclusi dalla tassazione solamente i locali oggettivamente inutilizzabili e non soltanto soggettivamente inutilizzati, permanendo la possibilità di usufruire del servizio di igiene urbana).
La Corte, ricordando l’art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993 in tema di TARSU, la cui interpretazione può essere facilmente utilizzata anche in tema di TARI, ha sottolineato come il legislatore abbia indicato come causa di esclusione dell’assoggettamento al tributo le condizioni di obiettiva impossibilità di utilizzo dei locali non derivanti dalla volontà del possessore/detentore in ordine alla mancata utilizzazione dell’immobile (Cassazione 9633/2012 e Cassazione 22770/2009).