La digitalizzazione della Pubblica Amministrazione è al centro delle politiche di innovazione del settore pubblico e costituisce uno dei punti fondamentali del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).
Si compone di 6 missioni, la prima è denominata: Digitalizzazione, Innovazione, competitività e cultura.
L’obiettivo della prima missione è promuovere una vera e propria transizione digitale con l’adozione di nuove tecnologie ed investimenti importanti anche nelle competenze digitali.
Per la Pubblica Amministrazione digitalizzare significa anche ridefinire procedure, ruoli e servizi in chiave digitale per migliorare l’erogazione dei servizi al cittadino.
Quando nasce il processo di digitalizzazione nel pubblico impiego?
Il processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione è un processo avviato sin dal
2005 e attualmente in corso che comprende l’ammodernamento e l’aggiornamento
dell’intera Pubblica Amministrazione.
Al centro, la creazione di nuove infrastrutture e strategie per semplificare accesso, gestione e
sicurezza delle informazioni a vantaggio del cittadino, di enti pubblici, scuole, Regioni, Province e Comuni.
Nel 2005 ha avuto inizio il processo di digitalizzazione del Pubblica Amministrazione con l’emanazione del D.LGS. del 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale).
La nascita nel 2012 di AgID (Agenzia per l’Italia Digitale), agenzia preposta al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda Digitale europea (2010).
L’AgID ha il compito di:
- identificare le migliori soluzioni per la digitalizzazione della PA;
- vigilare sulla qualità dei servizi forniti;
- promuovere l’alfabetizzazione digitale tra lavoratori dipendenti, liberi professionisti e
cittadini; - contribuire alla diffusione dell’utilizzo delle tecnologie digitali;
- verificare l’effettiva attuazione dei piani indicati nell’ADI (Agenzia Digitale Italiana).
In Europa quando si è incominciato ad esaminare il concetto di Agenda Digitale delle pubbliche amministrazioni?
Il concetto di Agenda Digitale è stato formulato per la prima volta dalla Commissione Europea nel 2010, ma dopo oltre dieci anni è sempre più al centro dell’iniziativa politica dell’Unione Europea.
In sostanza, l’Agenda Digitale è un modello strategico-programmatico con il quale ogni Paese
membro dell’UE si impegna a favorire innovazione, progresso e crescita economica all’interno del
proprio ambito nazionale, facendo leva sul potenziale delle tecnologie digitali.
L’Agenda Digitale Europea, che si basa sulla Strategia Nazionale per la Crescita Digitale e la Strategia Nazionale per la Banda Ultralarga, è uno dei 7 pilastri della Strategia Europa 2020, che indica gli obiettivi di crescita dell’UE fino al 2020.
Lo scopo dell’Agenda Digitale è fare leva sul potenziale delle tecnologie ICT per favorire innovazione, progresso e crescita economica, avendo come obiettivo principale lo sviluppo del
mercato unico digitale.
Il 9 marzo 2021 la Commissione europea ha presentato una visione e le prospettive per
l’agenda digitale dell’Europa da qui al 2030 proponendo una bussola digitale per il decennio
digitale dell’UE che si sviluppa intorno a quattro punti cardinali:
Nel 2015 il Consiglio dei Ministri ha approvato il documento recante la “Strategia per la crescita digitale 2014-2020” dando una svolta al percorso di digitalizzazione della pubblica amministrazione.
Nel 2017 viene ideato il Piano Triennale per l’informatica della Pubblica Amministrazione per dare applicazione alla strategia, aggiornato nel 2019, 2020, 2021, 2022.
Cosa è Il Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione?
Il Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione è lo strumento di programmazione attraverso il quale viene impartito a tutte le pubbliche amministrazioni
l’indirizzo strategico in tema di digitalizzazione e trasformazione del Paese.
Questo documento rappresenta il punto di riferimento per le amministrazioni centrali e
locali in relazione al tema dello sviluppo dei sistemi informativi.
La legge 11 settembre 2020 n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale», all’art. 35 afferma che l’AgID definisce nel Piano triennale per l’informatica della Pubblica Amministrazione «la strategia di sviluppo delle infrastrutture digitali delle amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e c) del d. lgs. 82/2005 […] ».
Nell’ambito della governance della trasformazione digitale si pone il D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modifiche dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108.
Introduce l’articolo 18-bis del Codice dell’amministrazione digitale, prevedendo un articolato procedimento sanzionatorio per le pubbliche amministrazioni per le violazioni degli obblighi in materia di transizione digitale.
Da ultimo, il 30 marzo 2022 il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale ha
adottato la “Direttiva di definizione degli obiettivi dell’Agenzia per l’Italia Digitale” nella quale, tra i principali obiettivi che AgID è tenuta a realizzare in via prioritaria, nell’anno 2022, vengono richiamate le attività propedeutiche all’implementazione del PNRR nonché tutte le attività di vigilanza e monitoraggio, con l’esercizio degli eventuali connessi poteri sanzionatori, Sull’attuazione del PNRR e sulla corretta realizzazione dei progetti di transizione digitale nelle pubbliche amministrazioni.
Al riguardo, l’Agenzia per l’Italia Digitale ha adottato (in conformità del comma 7, art. 18-bis
CAD) un Regolamento che disciplina le procedure di “contestazione, accertamento, segnalazione e irrogazione delle sanzioni” in caso di violazioni delle norme indicate dall’articolo 18-bis del Codice
dell’amministrazione digitale: Determinazione n. 270 del 18 ottobre 2022.
I poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio
L’AgID esercita poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio sul rispetto delle disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale e di ogni altra norma in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione, ivi comprese quelle contenute nelle Linee guida e nel Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione, e procede, d’ufficio ovvero su segnalazione del difensore civico digitale, all’accertamento delle relative violazioni da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, Codice dell’amministrazione digitale.
QUALI SONO QUESTI SOGGETTI?
- Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all’articolo 117 della Costituzione, ivi comprese le autorità di sistema portuale, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;
- i gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse;
- le società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, escluse le società quotate di cui all’articolo 2, comma 1, lettera p), del medesimo decreto che non rientrino nella categoria di cui alla lettera b).
Chi sono le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,.
Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
(Le agenzie sono strutture che svolgono attività a carattere tecnico- operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali).
Per «società a controllo pubblico» si intendono le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b);
La lettera b) richiama, ai fini della definizione di «Controllo»: l’articolo 2359 del codice civile secondo il quale sono considerate società controllate:
- le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
- le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
- le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Nel caso di violazione cosa fa l’AgID?
Nel casi in cui AgID abbia notizia di una possibile violazione generalizzata degli obblighi indicati
all’articolo 18-bis del CAD (violazione delle disposizioni CAD e di ogni altra norma in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione, ivi comprese quelle contenute nelle Linee guida e nel Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione)
prima di avviare il procedimento di accertamento dispone gli accertamenti necessari per la valutazione, anche acquisendo notizie e documenti e tramite richieste di informazioni o audizioni.
Qual è l’ufficio competente agli accertamenti della violazione?
Competente allo svolgimento degli accertamenti preliminari è l’Ufficio Affari Legali (Ufficio dirigenziale di livello non generale al quale, in base al Regolamento di organizzazione dell’Agenzia per l’Italia Digitale e agli atti organizzativi adottati dal Direttore Generale, sono conferite le responsabilità relative alla contestazione di violazioni amministrative e nella quale opera
il Servizio Sanzioni).
Trascorsi 90 giorni dalla notizia di violazione degli obblighi indicati all’articolo 18-bis del CAD, ove ne ricorrano i presupposti, avvia il procedimento di accertamento ai sensi dell’Art. 5 del Regolamento AgID.
In caso di mancato avvio del procedimento di accertamento la notizia di violazione si intende definita con un’archiviazione o un non luogo a provvedere.
È facoltà dell’AgID inviare una comunicazione dell’avvenuta archiviazione o chiusura dell’accertamento preliminare.
Resta impregiudicata la facoltà dell’AgID di procedere ad un approfondimento istruttorio oltre il termine di cui al comma 3 (90 giorni) nel caso di elementi sopravvenuti o di una diversa valutazione delle priorità di intervento.
In ogni caso, chiunque può presentare al Difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale di AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del CAD e di ogni
altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti vigilati.
Il Difensore civico per il digitale è una figura prevista dal Codice dell’amministrazione digitale a garanzia dei diritti digitali di cittadini e imprese. È istituito presso l’AgID e deve essere in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità.
Il Difensore digitale, ove non disponga l’archiviazione della segnalazione, la trasmette all’Ufficio Affari Legali, che procede come indicato dall’articolo 3 del Regolamento AgID.
Nel prossimo articolo parleremo del “Responsabile del procedimento di contestazione, accertamento, delle violazioni in materia di transizione digitale.