I permessi retribuiti per particolari motivi personali o familiari: art 32 e dipendenti pubblici

Il primo comma dell’art. 32 del CCNL – Funzioni Centrali dispone che “A ciascun dipendente possono essere concesse, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, 18 ore di permesso retribuito nell’anno, per particolari motivi personali e familiari.”

Le 18 ore di permesso, riconosciute al lavoratore senza alcuna decurtazione stipendiale (spetta l’intera retribuzione, ivi compresa l’indennità di posizione organizzativa) e senza alcuna incidenza sulle ferie e sull’anzianità di servizio, possono essere fruite nell’arco dell’anno solare in più momenti, computando anche le frazioni di ore.

Relativamente ai permessi retribuiti per particolari motivi personali e familiari si osserva che nonostante ogni enti locale o altro ente pubblico, abbia una propria autonomia interna ed organizzativa per quanto concerne la gestione dei diritti dei dipendenti pubblici, questi non rappresentano un diritto soggettivo tout court del lavoratore pubblico.

I permessi retribuiti in discussione, articolo 32, sono soggetti secondo l’andamento dirigenziale, dell’Aran e di qualche sentenza, alla discrezionalità del dirigente preposto al servizio presso il quale l’impiegato statale esercita la propria attività lavorativa.

Infatti si prende atto di alcune circolari dirigenziali dove ogni richiesta di permesso retribuito ex articolo 32 CCNL del 2018 va valutata dal dirigente per verificarne la sussistenza di ragioni organizzative od operative che possono impedire la concessione del permesso stesso.

Ci si chiede se vi siano dei margini per stabilire se per caso l‘esigenza di servizio debba avere una valenza pubblica tale infierire sul diritto del pubblico dipendente ex art 32.

D’altronde è il giorno x all’ora y che il pubblico dipendente ha bisogno del permesso. Pertanto vederselo negato per un’esigenza di servizio rimane pressochè una vigliaccheria, tanto è vero che sono pochissimi gli enti pubblici che adottano una politica così rigida e restrittiva nei confronti di richiedente il diritto che si estrinseca in una facoltà, soprattutto negli uffici pubblici dove di contingente c’è poco e niente.

Alcune circolari di enti dichiarano che:” più sarà motivata e giustificata la richiesta del dipendente anche in ordine ai propri carichi di lavoro, tanto sarà più agevole la comparazione tra gli interessi del lavoratore e le esigenze di servizio”. Una tale affermazione converge tuttavia con l’istituto giuridico proprio dell’articolo 32 CCNL dove non è richiesto che l’impiegato debba motivare e/o giustificare la propria richiesta di usufruire di ore o di un giorno per motivi particolari o famigliari. Un abuso di potere vero e proprio dirigenziale si palesa nel momento in cui il dirigente di qualsiasi servizio pubblico, per accordare o autorizzare la richiesta, la subordini a motivarla.

Sono o non sono motivi personali o familiari?

Si legge ancora in alcune circolari dirigenziali, quindi redatte ed emanate dal dirigente di un ufficio della pubblica amministrazione che:<< il dipendente dovrà trasmettere almeno 3 giorni prima una specifica richiesta corredata da autocertificazione sulla motivazione giustificativa, nella quale deve esporre i motivi personali e familiari che sono alla base della domanda e per i quali non è possibile utilizzare altri istituti contrattuali specificatamente previsti>>.

A questo punto si chiede l’eliminazione dell’articolo 32 CCNL in quanto determina e genera una vera confusione nei diritti del lavoratore pubblico che pur volendo usufruire, deve varcare la montagna.

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