L’indennità di comunicazione riguarda le persone disabili sorde ed è stata istituita con l’art. 4 Legge 21 novembre 1988, n. 508 con decorrenza 1 gennaio 1988.
L’ indennità di comunicazione è cumulabile con:
pensioni erogate a qualsiasi titolo dall’INPS e da altri Enti, per i lavoratori autonomi e dipendenti (art. 12 Legge n. 412/1991)
pensioni dirette di invalidità per causa di guerra, lavoro o per causa di servizio (art. 12 Legge n. 412/1991), quindi anche con la rendita INAIL
indennità di accompagnamento erogata dall’INAIL, dall’INPS o da altri Enti
pensione non reversibile concessa ai sordi civili.
È incompatibile con l’indennità di frequenza per invalidi civili, anche nel caso di pluriminorazioni (art. 3 Legge n. 289/90).
Solo nel caso di pluriminorazioni riconosciute per invalidità civile l’indennità è cumulabile con:
pensione di invalidità per invalidi civili totali (100%)
assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali
indennità di accompagnamento per invalidi civili (art. 2 Legge n. 429/1991)
pensione e indennità di accompagnamento per ciechi assoluti
pensione e indennità speciale per ciechi parziali