Guida pratica ai permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari

Ai dipendenti pubblici, nel momento in cui si presentano particolari motivi personali o familiari, e compatibilmente con le esigenze di servizio, possono essere concessi, a domanda del dipendente, 18 ore di permesso retribuito nell’anno.

I permessi di cui all’art. 32 possono essere fruiti:

– a ore, ma non per frazioni inferiori ad una sola ora: è invece possibile l’utilizzo degli stessi per periodi composti da un numero intero di ore, seguiti da frazioni di ora; ad esempio, non è possibile chiedere 30 minuti di permesso (in tal caso, si contabilizza comunque un’ora intera di assenza), ma l ora e 30 minuti sì;

– per l’intera giornata; in tal caso, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari a 6 ore (questo anche se l’assenza ricade in una giornata lavorativa superiore alle 6 ore, vengono decurtate comunque solo 6 ore dal monte ore dei permessi;

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Non possono essere fruiti nella stessa giornata, congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, nonché con i riposi compensativi fruiti ad ore. E’ invece è possibile la fruizione, nella stessa giornata, ferme restando, in ogni caso, le valutazioni di compatibilità con le esigenze di servizio:

– di più di un permesso per motivi personali e familiari (ad esempio, fruizione di un permesso di un’ora, seguito da rientro al lavoro e dalla fruizione di altro permesso della medesima tipologia di un’altra ora);

– di altra tipologia di permesso orario, che configuri un diritto soggettivo, non limitato da alcuna valutazione di compatibilità con le esigenze di servizio, come nel caso dell’art. 33, L. n. 104/1992 o dell’art. 39, D.Lgs. n. 151/2001.

Quale è l’iter procedurale da seguire per ottenere il permesso retribuito nel pubblico impiego?

Per fruire del permesso il dipendente dovrà informare preventivamente il proprio servizio e o ufficio, con una specifica richiesta. La richiesta di permesso dovrà essere motivata e qualora possibile documentata dal dipendente (in modo tale da consentire di ricondurre tale tutela alle esigenze personali e familiari dell’interessato). La stessa richiesta poi, autorizzata o vistata dal proprio responsabile o dirigente, va trasmessa al Servizio per la Gestione del Personale.

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